Art. 1998 
                        Ambito e procedimento 
 
  1. I rinvii del servizio militare  previsti  dagli  articoli  1999,
2000 e  2001  possono  essere  concessi  agli  arruolati,  se  vi  e'
eccedenza del contingente di leva dopo l'esaurimento delle  procedure
relative a dispense, nonche' relative a ritardi per motivi di studio.
Il rinvio di cui all'articolo 2002 puo' essere  concesso,  se  vi  e'
eccedenza del contingente di leva, dopo la concessione delle dispense
di cui all'articolo 1990, comma 1, lettere da a) a l). 
  2. Le istanze sono presentate ai competenti Consigli di leva che ne
verificano l'ammissibilita' e l'accoglibilita' e che: 
    a) respingono le istanze inammissibili o infondate; 
    b) inviano alla Direzione  generale  della  previdenza  militare,
della leva e del  collocamento  al  lavoro  dei  volontari  congedati
militari le istanze fondate. 
  3.  La  Direzione  generale,  respinte  le  istanze   che   ritiene
inammissibili o infondate,  se  le  istanze  residue  sono  superiori
rispetto al numero di domande ammissibili in relazione alle eccedenze
del  contingente,  individua  le  domande  da   accogliere   mediante
sorteggio di cui e' redatto verbale. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
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