Art. 20 
                            Enti vigilati 
 
  1. Sono posti sotto la vigilanza del Ministero della difesa: 
    a) l'Agenzia industrie difesa; 
    b) la Difesa servizi spa; 
    c) l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia; 
    d) l'Opera nazionale per i figli degli aviatori; 
    e) l'Unione italiana tiro a segno; 
    f) la Lega navale italiana; 
    g) l'Associazione italiana della Croce rossa, per  le  componenti
ausiliarie delle Forze armate; 
    h) la Cassa di previdenza delle Forze armate. 
  2. L'organizzazione, i compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie
difesa e della Difesa servizi spa sono  rispettivamente  disciplinati
nell'articolo 48 e nell'articolo 535. 
  3. Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui  alle  lettere
c), d), e), f), g) e h), del comma 1;  la  disciplina  relativa  alle
componenti ausiliarie delle Forze armate  dell'Associazione  italiana
della Croce rossa e' contenuta negli articoli 196, 197 e  da  1626  a
1760. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010,  n.
209 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.