Art. 200 
                        Visite medico-fiscali 
 
1. Tutte le pubbliche amministrazioni e  gli  enti  pubblici  possono
richiedere l'opera degli ufficiali medici per  visite  medico-fiscali
ai propri dipendenti, nei seguenti casi: 
a) per accertare l'esistenza, la natura  e  il  grado  di  infermita'
sulle  quali  si  devono  motivare  provvedimenti  di   licenza,   di
aspettativa, di riforma e di riposo, di impiegati non appartenenti  a
quelle amministrazioni statali contemplate nel decreto del Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2001,  n.  461;  tali  accertamenti  sono
praticati sempre con visite collegiali se si tratta  di  collocamento
in riforma o a riposo, mentre per il collocamento in  aspettativa  la
visita e' fatta da un solo ufficiale medico; 
b) per stabilire la reale esistenza dell'allegata  inabilita'  fisica
dei rivenditori di  generi  di  privativa,  che  chiedono  di  essere
rappresentati da  un  commesso;  l'accertamento  si  esegue  mediante
visita collegiale; 
c) per verificare l'inabilita' allegata  dagli  alunni  delle  scuole
primarie e secondarie che domandano la esenzione dalle  esercitazioni
di educazione fisica; la visita e'  eseguita  da  un  solo  ufficiale
medico; 
d) per constatare l'idoneita' fisica degli aspiranti  a  impieghi  in
pubbliche amministrazioni; la visita e' eseguita da un solo ufficiale
medico,  se  non  e'  esplicitamente  richiesto  l'intervento  di  un
collegio medico; 
e) per  accertare  malattie  dei  docenti  delle  scuole  primarie  e
secondarie, che chiedono il conferimento di indennita' per motivi  di
salute; la visita e' eseguita da un solo ufficiale  medico,  salvo  i
casi nei quali venga tassativamente richiesta  la  visita  collegiale
dall'autorita' interessata; 
f) per accertare se esista indicazione alle cure balneo-termali negli
stabilimenti militari, secondo le relative norme in vigore; 
g) per accertare l'inabilita' assoluta e  permanente  dei  dipendenti
delle amministrazioni pubbliche; 
h)  per  stabilire  le  condizioni  fisiche  dei   dipendenti   delle
amministrazioni pubbliche i quali chiedono di fare  la  cessione  del
quinto dello stipendio; la visita e' eseguita da  un  solo  ufficiale
medico; 
i) per accertare l'idoneita' fisico-psichica di coloro  che  aspirano
alla patente di conduttori di autoveicoli: la visita e'  eseguita  da
un solo ufficiale medico; 
l) per reclutamento  e  riforma  degli  appartenenti  alle  Forze  di
polizia a ordinamento civile; 
m) ai fini del collocamento in congedo straordinario  per  infermita'
dei dipendenti della pubblica amministrazione; 
n) altre visite non contemplate nelle lettere precedenti, autorizzate
dal Ministero della difesa. 
2. Le autorita' che richiedono le visite rivolgono  ufficialmente  la
domanda  alla  Direzione  dell'ospedale  militare  o  dell'infermeria
autonoma  o  presidiaria  oppure  al  Comando   dal   quale   dipende
l'infermeria di corpo se la visita deve essere eseguita  presso  tale
ente,  oppure,  nei  casi  previsti,  alla  Direzione   dell'istituto
medico-legale dell'Aeronautica militare competente per territorio. 
 
          Nota all'art. 200:
             -  Per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 29
          ottobre 2001, n. 461, si vedano le note all'articolo 198.