Art. 200 Visite medico-fiscali 1. Tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medico-fiscali ai propri dipendenti, nei seguenti casi: a) per accertare l'esistenza, la natura e il grado di infermita' sulle quali si devono motivare provvedimenti di licenza, di aspettativa, di riforma e di riposo, di impiegati non appartenenti a quelle amministrazioni statali contemplate nel decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461; tali accertamenti sono praticati sempre con visite collegiali se si tratta di collocamento in riforma o a riposo, mentre per il collocamento in aspettativa la visita e' fatta da un solo ufficiale medico; b) per stabilire la reale esistenza dell'allegata inabilita' fisica dei rivenditori di generi di privativa, che chiedono di essere rappresentati da un commesso; l'accertamento si esegue mediante visita collegiale; c) per verificare l'inabilita' allegata dagli alunni delle scuole primarie e secondarie che domandano la esenzione dalle esercitazioni di educazione fisica; la visita e' eseguita da un solo ufficiale medico; d) per constatare l'idoneita' fisica degli aspiranti a impieghi in pubbliche amministrazioni; la visita e' eseguita da un solo ufficiale medico, se non e' esplicitamente richiesto l'intervento di un collegio medico; e) per accertare malattie dei docenti delle scuole primarie e secondarie, che chiedono il conferimento di indennita' per motivi di salute; la visita e' eseguita da un solo ufficiale medico, salvo i casi nei quali venga tassativamente richiesta la visita collegiale dall'autorita' interessata; f) per accertare se esista indicazione alle cure balneo-termali negli stabilimenti militari, secondo le relative norme in vigore; g) per accertare l'inabilita' assoluta e permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche; h) per stabilire le condizioni fisiche dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche i quali chiedono di fare la cessione del quinto dello stipendio; la visita e' eseguita da un solo ufficiale medico; i) per accertare l'idoneita' fisico-psichica di coloro che aspirano alla patente di conduttori di autoveicoli: la visita e' eseguita da un solo ufficiale medico; l) per reclutamento e riforma degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile; m) ai fini del collocamento in congedo straordinario per infermita' dei dipendenti della pubblica amministrazione; n) altre visite non contemplate nelle lettere precedenti, autorizzate dal Ministero della difesa. 2. Le autorita' che richiedono le visite rivolgono ufficialmente la domanda alla Direzione dell'ospedale militare o dell'infermeria autonoma o presidiaria oppure al Comando dal quale dipende l'infermeria di corpo se la visita deve essere eseguita presso tale ente, oppure, nei casi previsti, alla Direzione dell'istituto medico-legale dell'Aeronautica militare competente per territorio.
Nota all'art. 200: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, si vedano le note all'articolo 198.