Art. 2003 Rinvio ad altre fonti normative 1. I ritardi, i rinvii, le dispense dalla leva e le modalita' alternative di prestazione del servizio di leva sono disciplinati dal presente codice. 2. E' fatto salvo quanto disposto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede nonche' dalle vigenti leggi di ratifica delle Intese tra lo Stato italiano e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, e, in particolare, a titolo esemplificativo, dalle seguenti disposizioni: a) legge 25 marzo 1985, n. 121 (articolo 4 e punto 2 del protocollo addizionale) (ratifica dell'accordo modificativo del Concordato tra Italia e Santa Sede); b) legge 11 agosto 1984, n. 449 (articolo 5) (legge previa intesa tra l'Italia e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese); c) legge 22 novembre 1988, n. 516 (articoli 6 e 7) (legge previa intesa tra l'Italia e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno); d) legge 22 novembre 1988, n. 517 (articoli 3 e 10) (legge previa intesa tra l'Italia e le Assemblee di Dio in Italia); e) legge 8 marzo 1989, n. 101 (articolo 3) (legge previa intesa tra l'Italia e l'Unione delle Comunita' ebraiche in Italia); f) legge 29 novembre 1995, n. 520 (articolo 5) (legge previa intesa tra l'Italia e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia). 3. Per i cittadini italiani residenti all'estero e per i cittadini italiani che hanno anche la cittadinanza di uno Stato estero, e' fatto salvo quanto diversamente disposto da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e, a titolo esemplificativo, dai seguenti atti normativi: a) regio decreto legge 11 novembre 1938, n. 1822 (Italia - Argentina); b) legge 6 giugno 1939, n. 1320 (articolo 39-bis, aggiunto dall'articolo 2, l. 10 luglio 1982, n. 488) (Italia - San Marino); c) legge 18 giugno 1949, n. 385 (articolo XIII), (Italia - U.S.A.); d) legge 13 marzo 1958, n. 239, Italia - Cile); e) legge 4 agosto 1960, n. 924 (Italia - Brasile); f) legge 9 marzo 1961, n. 436 (art. 5 e art. 2 del Protocollo Italia - Germania); g) legge 12 luglio 1962, n. 1111 (Italia - Paesi Bassi); h) legge 4 ottobre 1966, n. 876 (articoli 5 e 6) (Convenzione multilaterale Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Svezia, Turchia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord); i) decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1970, n. 1430 (articolo 33) (Italia - Australia); l) legge 18 maggio 1973, n. 282 (articolo 3) ( Italia - Argentina); m) legge 5 maggio 1976, n. 401 (Italia - Francia); n) legge 12 marzo 1977, n. 168 (Italia - Spagna); o) legge 10 luglio 1982, n. 560 (Italia - Belgio).
Note all'art. 2003: - La legge 27 maggio 1929 n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1929, n. 130. - Il testo dell' art. 4 della legge 25 marzo 1985, n. 121(Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1985, n. 85, e' il seguente: «Art. 4 - 1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno facolta' di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo. 2. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura d'anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso fra le truppe, oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari. 3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i novizi degli istituti di vita consacrata e delle societa' di vita apostolica possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle universita' italiane. 4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorita' informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.» Il testo del punto 2 del protocollo addizionale al citato articolo 4 e' il seguente: «2. (In relazione all'articolo 4). - a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d'anime gli ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all'articolo 11. b) La Repubblica italiana assicura che l'autorita' giudiziaria dara' comunicazione all'autorita' ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici. c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con l'interpretazione che lo Stato italiano da' dell'articolo 23, secondo comma, del Trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorita' ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.». - Il testo dell'art. 5 della legge 11 agosto 1984, n. 449 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1984, n. 222, e' il seguente: «Art. 5. - I militari, aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attivita' religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle localita' dove essi risiedono per ragioni del loro servizio militare. Ove nelle predette localita' non sia in atto alcuna attivita' di culto evangelico, i ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio sono autorizzati a svolgere riunioni di culto, per i militari interessati, nei locali predisposti di intesa con il comando da cui detti militari dipendono. In caso di decesso in servizio di militari aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, il comando militare competente adotta le misure per assistere che il funerale segua secondo la liturgia evangelica. I pastori iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono. Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle suddette forme di assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.». - Il testo degli artt. 6 e 7 della legge 22 novembre 1988, n. 516 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1988, n. 283, e' il seguente; «Art. 6. - 1. La Repubblica italiana, preso atto che la Chiesa cristiana avventista e' per motivi di fede contraria all'uso delle armi, garantisce che gli avventisti soggetti all'obbligo del servizio militare siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio sostitutivo civile. 2. In caso di richiamo alle armi, gli avventisti che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio sostitutivo civile, al servizio militare non armato o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio. 3. I ministri di culto della Chiesa cristiana avventista hanno diritto, su loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare o di essere assegnati al servizio sostitutivo civile. Tale facolta' e' riconosciuta ai ministri di culto con cura d'anime anche in caso di mobilitazione generale. In tal caso, i ministri di culto senza cura d'anime sono assegnati al servizio sostitutivo civile o ai servizi sanitari.» «Art. 7. - 1. I militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attivita' religiose ed ecclesiastiche avventiste che si svolgono nelle localita' dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare. 2. Qualora non esistano Chiese cristiane avventiste nel luogo ove prestino il servizio, i militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste potranno comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa piu' vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti. 3. In caso di decesso in servizio di militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro di culto avventista.». - Il testo degli articoli 3 e 10 della legge 22 novembre 1988, n. 517 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1988, n. 283, e' il seguente: «Art. 3. - 1. I militari appartenenti alle chiese associate alle ADI hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attivita' religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle localita' dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare. 2. Qualora non esistano chiese associate alle ADI nel luogo ove prestino il servizio, i militari membri di tali chiese potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la chiesa piu' vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti. 3. Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attivita' delle chiese associate alle ADI e ve ne sia richiesta, i ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI e competenti per territorio possono svolgere riunioni di culto per i militari interessati. Il comando militare competente, fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi. 4. In caso di decesso in servizio di militari facenti parte delle chiese associate alle ADI il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro delle ADI. 5. I ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.» «Art. 10 - Gli edifici aperti al culto pubblico delle chiese associate alle ADI non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con il presidente delle ADI. La forza pubblica, salvo casi di urgente necessita', non puo' entrare negli edifici aperti al culto pubblico per l'esercizio delle proprie funzioni, senza previo avviso ai ministri delle singole chiese.». - Il testo dell'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1989, n. 69, e' il seguente: «Art. 3. - 1. Ai ministri di culto nominati dalle Comunita' e dall'Unione a norma dello Statuto dell'ebraismo italiano e' assicurato il libero esercizio del magistero. Essi non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorita' informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero. 2. I predetti ministri di culto sono esonerati dal servizio militare su loro richiesta vistata dall'Unione, e, in caso di mobilitazione generale, sono dispensati dalla chiamata alle armi quando svolgano le funzioni di Rabbino Capo; gli altri, se chiamati alle armi, esercitano il loro magistero nelle forze armate. 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 8, 9, 10, 14 e 31 l'Unione rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei ministri di culto.». - Il testo dell'art. 5 della legge 29 novembre 1995, n. 520 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1995, n. 286, e' il seguente: «Art. 5 (Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati). - 1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati membri delle Comunita' della CELI hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, nei giorni e nelle ore fissate, alle attivita' religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle localita' dove essi si trovano per ragioni del loro servizio. 2. Qualora non esistano chiese delle Comunita' della CELI nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma 1 membri di tali Comunita' potranno ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa evangelica, anche non luterana, piu' vicina nell'ambito locale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici della Comunita' di appartenenza. 3. Ove in ambito locale non sia in atto alcuna attivita' delle dette chiese e ve ne sia richiesta, i pastori della CELI o delle Comunita', nonche' i consiglieri espressamente all'uopo delegati, possono svolgere riunioni di culto per i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano. L'ente competente, fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi. 4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 facenti parte delle Comunita' della CELI, l'ente competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un pastore delle Comunita' della CELI. 5. I pastori delle Comunita' della CELI che prestano servizio militare o assimilati sono posti in condizioni di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.». - Il regio decreto legge 11 novembre 1938, n. 1822 (Esecuzione dell'accordo stipulato in Buenos Aires, fra l'Italia e l'Argentina, l'8 agosto 1938 in materia di servizio militare), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1938, n. 280. - Il testo dell'art. 39-bis dellalegge 6 giugno 1939, n. 1320 (Esecutorieta' della Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino il 31 marzo 1939), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1939, n. 217, e' il seguente: «Art. 39-bis. - Le persone in possesso della cittadinanza italiana e di quella sammarinese sono esentate dall'obbligo del servizio militare di leva previsto dall'ordinamento italiano, qualora presentino al competente Distretto militare apposita domanda corredata dal certificato di residenza nel territorio della Repubblica di San Marino. Esse decadono dall'esenzione ove non producano il certificato di residenza entro il 31 dicembre di ciascun anno, per il periodo in cui sono, ai sensi dell'ordinamento italiano, ancora soggette all'assolvimento del sopraspecificato obbligo militare. Ai fini della esenzione di cui ai paragrafi precedenti, nei riguardi delle persone in possesso della cittadinanza italiana e di quella sanmarinese aventi residenza in un terzo Stato, si terra' conto dell'ultima residenza anagrafica in Italia o a San Marino. Le persone in possesso della cittadinanza italiana e di quella sanmarinese che abbiano prestato o stiano prestando volontariamente un servizio militare effettivo presso uno dei corpi militari sanmarinesi, di durata almeno pari a quella prevista dall'ordinamento italiano per gli obblighi del servizio militare di leva, saranno considerate come se avessero soddisfatto gli obblighi stessi in Italia. A tale fine esse dovranno presentare al competente Distretto militare un attestato, rilasciato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, dal quale risulti l'effettuazione o l'avvenuto inizio della prestazione effettiva del servizio militare volontario e la durata dello stesso.». - Il testo dell'art. XIII della legge 18 giugno 1949, n. 385 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione, del Protocollo di firma, del Protocollo addizionale e dello scambio di Note conclusi a Roma, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 2 febbraio 1948), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1949, n. 157, e' il seguente: «Art. XIII. - 1. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente saranno dispensati, eccetto quanto diversamente disposto dal paragrafo 2 del presente Articolo, dall'addestramento o servizio obbligatorio nelle Forze Armate dell'altra Alta Parte Contraente, e saranno parimenti esenti da tutti i contributi in danaro od in natura imposti in sostituzione di detto addestramento o servizio. 2. Le esenzioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo non saranno applicabili durante qualsiasi periodo di tempo in cui entrambe le Alte Parti Contraenti, con azioni armate in connessione con le quali si ricorra al servizio generale obbligatorio: (a) prendano contro lo stesso terzo Paese o Paesi misure in adempimento di obblighi per il mantenimento della pace o della sicurezza internazionale, oppure (b) conducano contemporaneamente ostilita' contro lo stesso terzo Paese o Paesi. In tale eventualita', comunque, i cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente che si trovino nei territori dell'altra Alta Parte Contraente e che non abbiano dichiarato la loro intenzione di acquistare la cittadinanza di detta altra Alta Parte Contraente, saranno dispensati dal servizio nelle Forze Armate di detta altra Alta Parte Contraente purche' entro un ragionevole periodo di tempo essi scelgano, in vece di detto servizio, di entrare nelle Forze Armate dell'Alta Parte Contraente di cui sono cittadini. In ogni situazione del genere le Alte Parti Contraenti adotteranno le misure necessarie per dare esecuzione alle disposizioni del presente paragrafo.». - La legge 13 marzo 1958, n. 239 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia ed il Cile sul servizio militare, conclusa in Roma il 4 giugno 1956), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1958, n. 81. - La legge 4 agosto 1960, n. 924 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia ed il Brasile relativo al servizio militare, concluso in Rio de Janeiro il 6 settembre 1958), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 1960, n. 215. - Il testo dell'art. 5 della legge 9 marzo 1961, n. 436 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania, con Protocollo e scambi di Note, concluso a Roma il 21 novembre 1957), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1961, n. 134, e dell'art. 2 del Protocollo, e' il seguente: «Art. 5. - 1. I cittadini di ciascuna Parte contraente non hanno obblighi di servizio militare nei confronti dell'altra Parte, ne' possono venire costretti ad entrare a far parte di formazioni armate o militarizzate organizzate dalla Parte stessa entro o fuori del suo territorio. 2. I cittadini di ciascuna Parte contraente sono esenti, nel territorio dell'altra Parte, da qualsiasi obbligo relativo a prestazioni personali pubbliche, sempreche' non si tratti di prestazioni civili generali previste per la protezione della popolazione civile, ivi compresa la protezione dalle catastrofi naturali. La esenzione si estende anche ai contributi obbligatori che sono richiesti in luogo di prestazioni personali di servizio. 3. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente si applica, nel territorio dell'altra Parte, lo stesso trattamento fatto ai nazionali per quanto riguarda i doveri di prestazioni pubbliche di cose, come requisizioni, occupazioni temporanee e vincoli simili. Ad essi spettano tutte le garanzie e facolta' di ricorso che spettano ai nazionali, nonche' i diritti alle indennita' previste dalla legge. 4. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente spettano, nel territorio dell'altra Parte, tutte le provvidenze provenienti da fondi pubblici messi a tal fine a disposizione, che in occasione di catastrofi naturali e simili vengano concesse ai nazionali. 5. Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 trovano corrispondente applicazione alle societa'.» «Art. 2. - Le persone che sono cittadini di entrambe le Parti contraenti e che abbiano la loro residenza permanente nonche' la base della loro esistenza nel territorio di una delle due Parti contraenti, possono essere chiamate solo da questa ultima Parte ad adempiere un qualsiasi obbligo legale di servizio militare (ad art. 5, paragrafo 1).». - La legge 12 luglio 1962, n. 1111 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi concernente il servizio militare in caso di doppia cittadinanza, conclusa a Roma il 24 gennaio 1961), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1962, n. 202. - Il testo degli artt. 5 e 6 della legge 4 ottobre 1966, n. 876 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1966, n. 272, e' il seguente: «Art. 5. - 1. Ogni individuo che possiede la cittadinanza di due o piu' Parti Contraenti non e' tenuto a soddisfare i propri obblighi militari che nei riguardi di una sola di dette Parti. 2. Accordi speciali fra le Parti Contraenti interessate potranno determinare le modalita' di applicazione della disposizione prevista al paragrafo 1.». «Art. 6. - 1. In mancanza di accordi speciali conclusi o da concludersi, le disposizioni seguenti sono applicabili all'individuo in possesso della cittadinanza di due o di piu' Parti Contraenti: 1. L'individuo sara' sottoposto agli obblighi militari della Parte sul territorio della quale egli risiede abitualmente. Ciononostante, detto individuo avra' facolta', fino a 19 anni, di sottoporsi agli obblighi militari in una qualunque delle Parti di cui possiede ugualmente la cittadinanza sotto forma di arruolamento volontario per una durata totale ed effettiva almeno uguale a quella del servizio militare attivo nell'altra Parte. 2. L'individuo che ha la propria abituale residenza sul territorio di una Parte Contraente di cui non e' cittadino o di uno Stato noncontraente, avra' la facolta' di scegliere fra le Parti Contraenti di cui possiede la nazionalita' quella nella quale desidera compiere i propri obblighi militari. 3. L'individuo che, conformemente alle disposizioni previste ai paragrafi 1 o 2, avra' soddisfatto i propri obblighi militari nei riguardi di una Parte Contraente, nelle condizioni previste dalla legislazione di detta Parte, sara' considerato come avente soddisfatto agli obblighi militari nei riguardi della o delle Parti di cui egli e' ugualmente cittadino. 4. L'individuo che, anteriormente all'entrata in vigore della presente Convenzione fra le Parti Contraenti di cui possiede la cittadinanza, ha soddisfatto in una qualunque di dette Parti gli obblighi militari previsti dalla legislazione di quest'ultima, sara' considerato come avente soddisfatto quegli stessi obblighi nella o nelle Parti di cui e' ugualmente cittadino. 5. Quando l'individuo abbia soddisfatto i propri obblighi militari effettivi nell'una delle Parti Contraenti di cui possiede la cittadinanza, in conformita' del paragrafo 1, e trasferisca ulteriormente la propria residenza abituale sul territorio dell'altra Parte di cui possiede la cittadinanza, non potra' essere sottoposto, se necessario, agli obblighi militari di riserva che in quest'ultima Parte. 6. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non pregiudicano in nulla la nazionalita' degli individui. 7. In caso di mobilitazione in una delle Parti Contraenti, gli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente articolo non sono applicabili per quanto concerne questa Parte.». - Il testo dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1970, n. 1430 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo di emigrazione e stabilimento tra l'Italia e l'Australia con scambio di note ed intesa relativa all'emigrazione assistita, concluso a Canberra il 26 settembre 1967), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1971, n. 92, e' il seguente: «Art. 33 (Servizio militare). - La posizione dei due Governi sul principio dell'obbligo del servizio militare di persone che non siano cittadini dell'altro Paese ma che abbiano deciso di stabilirsi nell'altro Paese e' stata chiarita reciprocamente con scambio di comunicazioni per via diplomatica avvenute in Canberra e Roma nell'anno 1966. Senza recar pregiudizio alla sostanza di tali Note si concorda che: (a) a favore del cittadino di ciascuno dei due Paesi che sia in possesso di un certificato delle Autorita' militari competenti che dichiari che egli ha gia' prestato servizio militare continuativo nelle Forze Armate del suo Paese sara', all'atto del suo stabilimento nell'altro Paese, considerato gia' adempiuto quel periodo di servizio militare effettuato in Patria, come stabilito dalle leggi o dai regolamenti che sono o saranno in vigore nell'altro Paese; (b) un cittadino italiano, residente in Australia che desideri lasciare l'Australia come alternativa al servizio militare in loco, sara' libero di farlo previa domanda al «Department of Labour and National Service».». - Il testo dell'art. 3 della legge 18 maggio 1973, n. 282 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cittadinanza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, concluso a Buenos Aires il 29 ottobre 1971), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1973, n. 152, e' il seguente: «Art. 3. - Per le persone alle quali si riferiscono gli articoli precedenti, l'esercizio dei diritti pubblici e privati, la protezione diplomatica e il rilascio di passaporti e tutti i diritti politici, civili, sociale e del lavoro, saranno regolati dalle leggi del Paese che accorda la nuova cittadinanza. Dalla stessa legislazione e dagli accordi vigenti in materia tra i due Paesi sara' regolato lo adempimento degli obblighi militari, considerandosi adempiuti quelli soddisfatti nel Paese di origine.». - La legge 5 maggio 1976, n. 401 (Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, firmata a Parigi il 10 settembre 1974), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 1976, n. 154. - La legge 12 marzo 1977, n. 168 (Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Spagna relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, firmata a Madrid il 10 giugno 1974), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1977, n. 122. - La legge 10 luglio 1982, n. 560 (Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con protocollo e allegati, firmati a Bruxelles il 3 novembre 1980), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale del 16 agosto 1982.