Art. 2003
                   Rinvio ad altre fonti normative

1.  I  ritardi,  i  rinvii,  le  dispense  dalla  leva e le modalita'
alternative di prestazione del servizio di leva sono disciplinati dal
presente codice.
2.  E'  fatto  salvo quanto disposto dal Concordato tra l'Italia e la
Santa  Sede  nonche' dalle vigenti leggi di ratifica delle Intese tra
lo Stato italiano e le confessioni religiose diverse dalla cattolica,
e,   in   particolare,   a  titolo  esemplificativo,  dalle  seguenti
disposizioni:
a)  legge  25 marzo 1985, n. 121 (articolo 4 e punto 2 del protocollo
addizionale)  (ratifica  dell'accordo modificativo del Concordato tra
Italia e Santa Sede);
b) legge 11 agosto 1984, n. 449 (articolo 5) (legge previa intesa tra
l'Italia e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese);
c)  legge  22  novembre  1988,  n. 516 (articoli 6 e 7) (legge previa
intesa  tra  l'Italia  e  l'Unione  italiana  delle  Chiese cristiane
avventiste del 7° giorno);
d)  legge  22  novembre  1988, n. 517 (articoli 3 e 10) (legge previa
intesa tra l'Italia e le Assemblee di Dio in Italia);
e)  legge  8 marzo 1989, n. 101 (articolo 3) (legge previa intesa tra
l'Italia e l'Unione delle Comunita' ebraiche in Italia);
f)  legge  29 novembre 1995, n. 520 (articolo 5) (legge previa intesa
tra l'Italia e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia).
3.  Per  i  cittadini italiani residenti all'estero e per i cittadini
italiani  che  hanno  anche  la  cittadinanza di uno Stato estero, e'
fatto    salvo    quanto   diversamente   disposto   da   convenzioni
internazionali  ratificate  dall'Italia, e, a titolo esemplificativo,
dai seguenti atti normativi:
a)   regio  decreto  legge  11  novembre  1938,  n.  1822  (Italia  -
Argentina);
b)   legge   6  giugno  1939,  n.  1320  (articolo  39-bis,  aggiunto
dall'articolo 2, l. 10 luglio 1982, n. 488) (Italia - San Marino);
c) legge 18 giugno 1949, n. 385 (articolo XIII), (Italia - U.S.A.);
d) legge 13 marzo 1958, n. 239, Italia - Cile);
e) legge 4 agosto 1960, n. 924 (Italia - Brasile);
f)  legge 9 marzo 1961, n. 436 (art. 5 e art. 2 del Protocollo Italia
- Germania);
g) legge 12 luglio 1962, n. 1111 (Italia - Paesi Bassi);
h)  legge  4  ottobre  1966,  n.  876  (articoli  5 e 6) (Convenzione
multilaterale  Austria,  Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania,
Grecia,  Irlanda,  Islanda,  Italia,  Lussemburgo,  Olanda, Norvegia,
Svezia, Turchia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord);
i)  decreto  del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1970, n. 1430
(articolo 33) (Italia - Australia);
l) legge 18 maggio 1973, n. 282 (articolo 3) ( Italia - Argentina);
m) legge 5 maggio 1976, n. 401 (Italia - Francia);
n) legge 12 marzo 1977, n. 168 (Italia - Spagna);
o) legge 10 luglio 1982, n. 560 (Italia - Belgio).
 
          Note all'art. 2003:
             -  La  legge  27  maggio  1929  n.  810  (Esecuzione del
          Trattato,  dei  quattro  allegati annessi e del Concordato,
          sottoscritti  in  Roma,  fra la Santa Sede e l'Italia, l'11
          febbraio  1929),  e'  pubblicata  nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1929, n. 130.
             -  Il  testo  dell' art. 4 della legge 25 marzo 1985, n.
          121(Ratifica  ed  esecuzione  dell'accordo,  con protocollo
          addizionale,  firmato  a  Roma  il  18  febbraio  1984, che
          apporta  modificazioni  al  Concordato  lateranense dell'11
          febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede),
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 10 aprile 1985, n. 85, e' il seguente:
             «Art.  4  - 1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che
          hanno  emesso  i  voti  hanno  facolta' di ottenere, a loro
          richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure
          assegnati al servizio civile sostitutivo.
             2.  In  caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici
          non assegnati alla cura d'anime sono chiamati ad esercitare
          il    ministero    religioso   fra   le   truppe,   oppure,
          subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.
             3.  Gli  studenti  di  teologia, quelli degli ultimi due
          anni  di  propedeutica  alla  teologia  ed  i  novizi degli
          istituti  di  vita  consacrata  e  delle  societa'  di vita
          apostolica   possono  usufruire  degli  stessi  rinvii  dal
          servizio militare accordati agli studenti delle universita'
          italiane.
             4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati
          o  ad  altra autorita' informazioni su persone o materie di
          cui   siano  venuti  a  conoscenza  per  ragione  del  loro
          ministero.»
             Il  testo  del  punto  2  del  protocollo addizionale al
          citato articolo 4 e' il seguente:
             «2.  (In relazione all'articolo 4). - a) Con riferimento
          al  n.  2,  si  considerano in cura d'anime gli ordinari, i
          parroci,  i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte
          al  culto  ed i sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di
          assistenza spirituale di cui all'articolo 11.
             b)  La  Repubblica  italiana  assicura  che  l'autorita'
          giudiziaria dara' comunicazione all'autorita' ecclesiastica
          competente  per territorio dei procedimenti penali promossi
          a carico di ecclesiastici.
             c)  La  Santa  Sede prende occasione dalla modificazione
          del Concordato lateranense per dichiararsi d'accordo, senza
          pregiudizio       dell'ordinamento       canonico,      con
          l'interpretazione  che  lo Stato italiano da' dell'articolo
          23,  secondo  comma,  del  Trattato lateranense, secondo la
          quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti
          emanati  da  autorita'  ecclesiastiche,  previsti  da  tale
          disposizione,   vanno  intesi  in  armonia  con  i  diritti
          costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.».
             -  Il  testo  dell'art. 5 della legge 11 agosto 1984, n.
          449  (Norme  per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e
          le  chiese  rappresentate dalla Tavola valdese), pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1984, n. 222, e' il
          seguente:
             «Art.  5.  -  I  militari,  aventi  parte  nelle  chiese
          rappresentate   dalla  Tavola  valdese,  hanno  diritto  di
          partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attivita'
          religiose  ed  ecclesiastiche  evangeliche  che si svolgono
          nelle  localita'  dove  essi risiedono per ragioni del loro
          servizio  militare. Ove nelle predette localita' non sia in
          atto  alcuna  attivita'  di  culto  evangelico,  i ministri
          iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti
          per  territorio  sono  autorizzati  a  svolgere riunioni di
          culto,  per  i militari interessati, nei locali predisposti
          di intesa con il comando da cui detti militari dipendono.
             In  caso di decesso in servizio di militari aventi parte
          nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, il comando
          militare  competente  adotta le misure per assistere che il
          funerale segua secondo la liturgia evangelica.
             I pastori iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese
          che  prestano servizio militare sono posti in condizione di
          poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche
          il  loro  ministero  di assistenza spirituale nei confronti
          dei militari che lo richiedono. Gli oneri finanziari per lo
          svolgimento  delle  suddette forme di assistenza spirituale
          sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.».
             -  Il  testo  degli  artt. 6 e 7 della legge 22 novembre
          1988,  n. 516 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo
          Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste
          del  7°  giorno), pubblicata nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  del  2  dicembre  1988,  n. 283, e' il
          seguente;
             «Art.  6. - 1. La Repubblica italiana, preso atto che la
          Chiesa cristiana avventista e' per motivi di fede contraria
          all'uso  delle armi, garantisce che gli avventisti soggetti
          all'obbligo  del servizio militare siano assegnati, su loro
          richiesta  e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione
          di coscienza, al servizio sostitutivo civile.
             2.  In  caso  di  richiamo alle armi, gli avventisti che
          abbiano  prestato servizio militare sono assegnati, su loro
          richiesta,  al  servizio  sostitutivo  civile,  al servizio
          militare  non  armato  o  ai servizi sanitari, in relazione
          alle  esigenze  di  servizio.  3. I ministri di culto della
          Chiesa   cristiana   avventista   hanno  diritto,  su  loro
          richiesta,  di  essere esonerati dal servizio militare o di
          essere  assegnati  al  servizio  sostitutivo  civile.  Tale
          facolta'  e'  riconosciuta  ai  ministri  di culto con cura
          d'anime  anche  in  caso  di mobilitazione generale. In tal
          caso, i ministri di culto senza cura d'anime sono assegnati
          al servizio sostitutivo civile o ai servizi sanitari.»
             «Art.  7.  -  1.  I  militari  appartenenti  alle Chiese
          cristiane  avventiste  hanno  diritto  di  partecipare, nei
          giorni  e  nelle  ore  fissate, alle attivita' religiose ed
          ecclesiastiche  avventiste  che si svolgono nelle localita'
          dove   essi  si  trovano  per  ragioni  del  loro  servizio
          militare.
             2.  Qualora non esistano Chiese cristiane avventiste nel
          luogo  ove  prestino  il  servizio, i militari appartenenti
          alle   Chiese   cristiane   avventiste   potranno  comunque
          ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio,
          il   permesso   di   frequentare   la  chiesa  piu'  vicina
          nell'ambito  provinciale, previa dichiarazione degli organi
          ecclesiastici competenti.
             3.   In   caso   di  decesso  in  servizio  di  militari
          appartenenti  alle  Chiese cristiane avventiste, il comando
          militare  competente  adotta,  d'intesa con i familiari del
          defunto,  le misure necessarie ad assicurare che le esequie
          siano celebrate da un ministro di culto avventista.».
             - Il testo degli articoli 3 e 10 della legge 22 novembre
          1988,  n. 517 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo
          Stato  e  le  Assemblee  di  Dio in Italia), pubblicata nel
          supplemento   ordinario   alla  Gazzetta  Ufficiale  del  2
          dicembre 1988, n. 283, e' il seguente:
             «Art.  3.  -  1.  I  militari  appartenenti  alle chiese
          associate alle ADI hanno diritto di partecipare, nei giorni
          e   nelle   ore   fissate,   alle  attivita'  religiose  ed
          ecclesiastiche  evangeliche che si svolgono nelle localita'
          dove   essi  si  trovano  per  ragioni  del  loro  servizio
          militare.
             2.  Qualora  non  esistano chiese associate alle ADI nel
          luogo  ove  prestino il servizio, i militari membri di tali
          chiese potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze
          particolari  di  servizio,  il  permesso  di frequentare la
          chiesa   piu'   vicina   nell'ambito   provinciale,  previa
          dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.
             3.  Ove  in  ambito  provinciale  non sia in atto alcuna
          attivita'  delle  chiese  associate  alle  ADI  e ve ne sia
          richiesta, i ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI
          e  competenti  per  territorio possono svolgere riunioni di
          culto  per  i  militari  interessati.  Il  comando militare
          competente,  fatte  salve  le  imprescindibili  esigenze di
          servizio,   mette  a  disposizione  i  locali  necessari  e
          consente l'affissione di appositi avvisi.
             4.  In  caso  di decesso in servizio di militari facenti
          parte  delle  chiese associate alle ADI il comando militare
          competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le
          misure  necessarie  ad  assicurare  che  le  esequie  siano
          celebrate da un ministro delle ADI.
             5.  I ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI che
          prestano  servizio  militare  sono  posti  in condizione di
          poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche
          il  loro  ministero  di assistenza spirituale nei confronti
          dei militari che lo richiedono.»
             «Art.  10  -  Gli edifici aperti al culto pubblico delle
          chiese  associate  alle  ADI  non  possono essere occupati,
          requisiti,  espropriati o demoliti se non per gravi ragioni
          e previo accordo con il presidente delle ADI.
             La forza pubblica, salvo casi di urgente necessita', non
          puo'  entrare  negli  edifici  aperti al culto pubblico per
          l'esercizio  delle proprie funzioni, senza previo avviso ai
          ministri delle singole chiese.».
             -  Il testo dell'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n.
          101  (Norme  per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e
          l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane), pubblicata nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo
          1989, n. 69, e' il seguente:
             «Art.  3.  -  1.  Ai  ministri  di  culto nominati dalle
          Comunita' e dall'Unione a norma dello Statuto dell'ebraismo
          italiano  e'  assicurato il libero esercizio del magistero.
          Essi  non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorita'
          informazioni  su  persone  o  materie di cui siano venuti a
          conoscenza per ragione del loro ministero.
             2.  I  predetti  ministri  di  culto  sono esonerati dal
          servizio militare su loro richiesta vistata dall'Unione, e,
          in  caso  di  mobilitazione generale, sono dispensati dalla
          chiamata  alle  armi quando svolgano le funzioni di Rabbino
          Capo;  gli altri, se chiamati alle armi, esercitano il loro
          magistero nelle forze armate.
             3.  Ai  fini  dell'applicazione  del presente articolo e
          degli articoli 8, 9, 10, 14 e 31 l'Unione rilascia apposita
          certificazione delle qualifiche dei ministri di culto.».
             -  Il testo dell'art. 5 della legge 29 novembre 1995, n.
          520  (Norme  per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e
          la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)), pubblicata
          nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale del 7
          dicembre 1995, n. 286, e' il seguente:
             «Art.  5  (Assistenza  spirituale agli appartenenti alle
          forze  armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati).
          -  1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad
          altri  servizi assimilati membri delle Comunita' della CELI
          hanno  diritto  di partecipare, nel rispetto delle esigenze
          di servizio, nei giorni e nelle ore fissate, alle attivita'
          religiose  ed  ecclesiastiche  evangeliche  che si svolgono
          nelle  localita'  dove essi si trovano per ragioni del loro
          servizio.
             2.  Qualora  non  esistano  chiese delle Comunita' della
          CELI  nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui
          al  comma 1 membri di tali Comunita' potranno ottenere, nel
          rispetto   delle  esigenze  di  servizio,  il  permesso  di
          frequentare  la chiesa evangelica, anche non luterana, piu'
          vicina   nell'ambito  locale,  previa  dichiarazione  degli
          organi ecclesiastici della Comunita' di appartenenza.
             3. Ove in ambito locale non sia in atto alcuna attivita'
          delle  dette  chiese e ve ne sia richiesta, i pastori della
          CELI o delle Comunita', nonche' i consiglieri espressamente
          all'uopo delegati, possono svolgere riunioni di culto per i
          soggetti  di  cui  al  comma  1  che  lo richiedano. L'ente
          competente,  fatte  salve  le  imprescindibili  esigenze di
          servizio,   mette  a  disposizione  i  locali  necessari  e
          consente l'affissione di appositi avvisi.
             4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al
          comma  1  facenti  parte delle Comunita' della CELI, l'ente
          competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le
          misure  necessarie  ad  assicurare  che  le  esequie  siano
          celebrate da un pastore delle Comunita' della CELI.
             5.  I  pastori  delle  Comunita' della CELI che prestano
          servizio  militare o assimilati sono posti in condizioni di
          poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche
          il  loro  ministero  di assistenza spirituale nei confronti
          dei militari che lo richiedano.».
             -  Il  regio  decreto  legge  11  novembre 1938, n. 1822
          (Esecuzione  dell'accordo  stipulato  in  Buenos Aires, fra
          l'Italia  e  l'Argentina,  l'8  agosto  1938  in materia di
          servizio  militare), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 9 dicembre 1938, n. 280.
             - Il testo dell'art. 39-bis dellalegge 6 giugno 1939, n.
          1320  (Esecutorieta'  della  Convenzione di amicizia e buon
          vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di
          San  Marino  il  31  marzo 1939), pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale del 16 settembre 1939, n. 217, e' il seguente:
             «Art.   39-bis.   -   Le   persone   in  possesso  della
          cittadinanza italiana e di quella sammarinese sono esentate
          dall'obbligo   del   servizio  militare  di  leva  previsto
          dall'ordinamento italiano, qualora presentino al competente
          Distretto   militare   apposita   domanda   corredata   dal
          certificato di residenza nel territorio della Repubblica di
          San Marino.
             Esse   decadono  dall'esenzione  ove  non  producano  il
          certificato  di  residenza  entro il 31 dicembre di ciascun
          anno, per il periodo in cui sono, ai sensi dell'ordinamento
          italiano,     ancora    soggette    all'assolvimento    del
          sopraspecificato obbligo militare.
             Ai  fini della esenzione di cui ai paragrafi precedenti,
          nei  riguardi  delle persone in possesso della cittadinanza
          italiana  e  di  quella  sanmarinese aventi residenza in un
          terzo   Stato,   si   terra'  conto  dell'ultima  residenza
          anagrafica in Italia o a San Marino.
             Le  persone in possesso della cittadinanza italiana e di
          quella  sanmarinese che abbiano prestato o stiano prestando
          volontariamente  un  servizio militare effettivo presso uno
          dei  corpi  militari  sanmarinesi,  di durata almeno pari a
          quella  prevista dall'ordinamento italiano per gli obblighi
          del  servizio militare di leva, saranno considerate come se
          avessero soddisfatto gli obblighi stessi in Italia.
             A  tale  fine  esse  dovranno  presentare  al competente
          Distretto   militare   un   attestato,   rilasciato   dalla
          Segreteria  di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica
          di   San   Marino,  dal  quale  risulti  l'effettuazione  o
          l'avvenuto  inizio della prestazione effettiva del servizio
          militare volontario e la durata dello stesso.».
             - Il testo dell'art. XIII della legge 18 giugno 1949, n.
          385  (Ratifica  ed  esecuzione  del  Trattato  di amicizia,
          commercio  e  navigazione,  del  Protocollo  di  firma, del
          Protocollo  addizionale  e dello scambio di Note conclusi a
          Roma,  fra  l'Italia  e  gli  Stati  Uniti  d'America, il 2
          febbraio  1948),  pubblicata nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  del  12  luglio  1949,  n.  157, e' il
          seguente:
             «Art.  XIII.  -  1.  I  cittadini di ciascuna Alta Parte
          Contraente  saranno dispensati, eccetto quanto diversamente
          disposto   dal   paragrafo   2   del   presente   Articolo,
          dall'addestramento  o  servizio  obbligatorio  nelle  Forze
          Armate   dell'altra   Alta   Parte  Contraente,  e  saranno
          parimenti  esenti  da  tutti  i  contributi in danaro od in
          natura  imposti  in  sostituzione  di detto addestramento o
          servizio.
             2.  Le  esenzioni  di  cui  al  paragrafo 1 del presente
          Articolo  non saranno applicabili durante qualsiasi periodo
          di  tempo  in  cui  entrambe  le Alte Parti Contraenti, con
          azioni  armate  in  connessione  con le quali si ricorra al
          servizio  generale  obbligatorio:  (a)  prendano  contro lo
          stesso  terzo  Paese  o  Paesi  misure  in  adempimento  di
          obblighi  per  il mantenimento della pace o della sicurezza
          internazionale,  oppure  (b)  conducano  contemporaneamente
          ostilita' contro lo stesso terzo Paese o Paesi.
             In  tale eventualita', comunque, i cittadini di ciascuna
          Alta   Parte   Contraente  che  si  trovino  nei  territori
          dell'altra   Alta   Parte  Contraente  e  che  non  abbiano
          dichiarato la loro intenzione di acquistare la cittadinanza
          di  detta  altra  Alta Parte Contraente, saranno dispensati
          dal  servizio  nelle Forze Armate di detta altra Alta Parte
          Contraente  purche'  entro  un ragionevole periodo di tempo
          essi  scelgano, in vece di detto servizio, di entrare nelle
          Forze   Armate  dell'Alta  Parte  Contraente  di  cui  sono
          cittadini.  In  ogni  situazione  del  genere le Alte Parti
          Contraenti   adotteranno  le  misure  necessarie  per  dare
          esecuzione alle disposizioni del presente paragrafo.».
             - La legge 13 marzo 1958, n. 239 (Ratifica ed esecuzione
          della  Convenzione  fra  l'Italia  ed  il Cile sul servizio
          militare, conclusa in Roma il 4 giugno 1956), e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1958, n. 81.
             - La legge 4 agosto 1960, n. 924 (Ratifica ed esecuzione
          dell'Accordo   fra  l'Italia  ed  il  Brasile  relativo  al
          servizio   militare,  concluso  in  Rio  de  Janeiro  il  6
          settembre 1958), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
          3 settembre 1960, n. 215.
             -  Il testo dell'art. 5 della legge 9 marzo 1961, n. 436
          (Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio
          e  navigazione  tra  la Repubblica Italiana e la Repubblica
          federale  di  Germania,  con  Protocollo  e scambi di Note,
          concluso  a  Roma  il  21  novembre  1957),  pubblicata nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno
          1961, n. 134, e dell'art. 2 del Protocollo, e' il seguente:
             «Art.  5.  - 1. I cittadini di ciascuna Parte contraente
          non  hanno  obblighi  di  servizio  militare  nei confronti
          dell'altra Parte, ne' possono venire costretti ad entrare a
          far  parte di formazioni armate o militarizzate organizzate
          dalla Parte stessa entro o fuori del suo territorio.
             2. I cittadini di ciascuna Parte contraente sono esenti,
          nel  territorio  dell'altra  Parte,  da  qualsiasi  obbligo
          relativo  a prestazioni personali pubbliche, sempreche' non
          si  tratti  di  prestazioni civili generali previste per la
          protezione   della  popolazione  civile,  ivi  compresa  la
          protezione  dalle  catastrofi  naturali.  La  esenzione  si
          estende  anche ai contributi obbligatori che sono richiesti
          in luogo di prestazioni personali di servizio.
             3. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente si applica,
          nel  territorio  dell'altra  Parte,  lo  stesso trattamento
          fatto   ai  nazionali  per  quanto  riguarda  i  doveri  di
          prestazioni   pubbliche   di   cose,   come   requisizioni,
          occupazioni  temporanee  e vincoli simili. Ad essi spettano
          tutte  le  garanzie  e  facolta' di ricorso che spettano ai
          nazionali, nonche' i diritti alle indennita' previste dalla
          legge.
             4.  Ai  cittadini di ciascuna Parte contraente spettano,
          nel  territorio  dell'altra  Parte,  tutte  le  provvidenze
          provenienti   da   fondi   pubblici  messi  a  tal  fine  a
          disposizione,  che  in  occasione  di catastrofi naturali e
          simili vengano concesse ai nazionali.
             5.  Le  disposizioni  dei  paragrafi  2,  3  e 4 trovano
          corrispondente applicazione alle societa'.»
             «Art.  2. - Le persone che sono cittadini di entrambe le
          Parti contraenti e che abbiano la loro residenza permanente
          nonche'  la base della loro esistenza nel territorio di una
          delle due Parti contraenti, possono essere chiamate solo da
          questa  ultima  Parte  ad  adempiere  un  qualsiasi obbligo
          legale di servizio militare (ad art. 5, paragrafo 1).».
             -  La  legge  12  luglio  1962,  n.  1111  (Ratifica  ed
          esecuzione  della Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi
          concernente   il   servizio  militare  in  caso  di  doppia
          cittadinanza,  conclusa  a  Roma  il  24  gennaio 1961), e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1962, n.
          202.
             - Il testo degli artt. 5 e 6 della legge 4 ottobre 1966,
          n.  876  (Ratifica  ed  esecuzione  della Convenzione sulla
          riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi
          militari   in  caso  di  cittadinanza  plurima,  firmata  a
          Strasburgo  il  6  maggio  1963), pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale del 31 ottobre 1966, n. 272, e' il seguente:
             «Art.   5.   -   1.   Ogni  individuo  che  possiede  la
          cittadinanza di due o piu' Parti Contraenti non e' tenuto a
          soddisfare  i  propri obblighi militari che nei riguardi di
          una sola di dette Parti.
             2.  Accordi speciali fra le Parti Contraenti interessate
          potranno  determinare  le  modalita'  di applicazione della
          disposizione prevista al paragrafo 1.».
             «Art. 6. - 1. In mancanza di accordi speciali conclusi o
          da  concludersi,  le disposizioni seguenti sono applicabili
          all'individuo  in  possesso  della cittadinanza di due o di
          piu' Parti Contraenti:
             1.  L'individuo  sara' sottoposto agli obblighi militari
          della   Parte  sul  territorio  della  quale  egli  risiede
          abitualmente.    Ciononostante,   detto   individuo   avra'
          facolta',  fino  a  19  anni,  di  sottoporsi agli obblighi
          militari  in  una  qualunque  delle  Parti  di cui possiede
          ugualmente  la  cittadinanza  sotto  forma  di arruolamento
          volontario per una durata totale ed effettiva almeno uguale
          a quella del servizio militare attivo nell'altra Parte.
             2.  L'individuo che ha la propria abituale residenza sul
          territorio  di una Parte Contraente di cui non e' cittadino
          o   di  uno  Stato  noncontraente,  avra'  la  facolta'  di
          scegliere  fra  le  Parti  Contraenti  di  cui  possiede la
          nazionalita'  quella nella quale desidera compiere i propri
          obblighi militari.
             3.  L'individuo  che,  conformemente  alle  disposizioni
          previste  ai  paragrafi  1  o 2, avra' soddisfatto i propri
          obblighi  militari  nei  riguardi  di una Parte Contraente,
          nelle  condizioni  previste  dalla  legislazione  di  detta
          Parte,  sara'  considerato  come  avente  soddisfatto  agli
          obblighi  militari  nei riguardi della o delle Parti di cui
          egli e' ugualmente cittadino.
             4.  L'individuo che, anteriormente all'entrata in vigore
          della  presente  Convenzione fra le Parti Contraenti di cui
          possiede  la  cittadinanza, ha soddisfatto in una qualunque
          di   dette  Parti  gli  obblighi  militari  previsti  dalla
          legislazione di quest'ultima, sara' considerato come avente
          soddisfatto  quegli  stessi obblighi nella o nelle Parti di
          cui e' ugualmente cittadino.
             5.   Quando   l'individuo  abbia  soddisfatto  i  propri
          obblighi militari effettivi nell'una delle Parti Contraenti
          di   cui  possiede  la  cittadinanza,  in  conformita'  del
          paragrafo   1,   e  trasferisca  ulteriormente  la  propria
          residenza  abituale  sul territorio dell'altra Parte di cui
          possiede  la cittadinanza, non potra' essere sottoposto, se
          necessario,  agli  obblighi  militari  di  riserva  che  in
          quest'ultima Parte.
             6.   L'applicazione   delle  disposizioni  del  presente
          articolo  non  pregiudicano  in nulla la nazionalita' degli
          individui.
             7.   In   caso  di  mobilitazione  in  una  delle  Parti
          Contraenti,  gli  obblighi derivanti dalle disposizioni del
          presente  articolo non sono applicabili per quanto concerne
          questa Parte.».
             - Il testo dell'art. 33 del decreto del Presidente della
          Repubblica 9 dicembre 1970, n. 1430 (Ratifica ed esecuzione
          dell'accordo  di  emigrazione e stabilimento tra l'Italia e
          l'Australia   con   scambio  di  note  ed  intesa  relativa
          all'emigrazione   assistita,  concluso  a  Canberra  il  26
          settembre 1967), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14
          aprile 1971, n. 92, e' il seguente:
             «Art.  33  (Servizio  militare).  - La posizione dei due
          Governi sul principio dell'obbligo del servizio militare di
          persone  che  non  siano  cittadini dell'altro Paese ma che
          abbiano  deciso  di  stabilirsi  nell'altro  Paese e' stata
          chiarita  reciprocamente  con  scambio di comunicazioni per
          via diplomatica avvenute in Canberra e Roma nell'anno 1966.
          Senza  recar  pregiudizio  alla  sostanza  di  tali Note si
          concorda  che:  (a)  a favore del cittadino di ciascuno dei
          due  Paesi  che  sia  in  possesso  di un certificato delle
          Autorita' militari competenti che dichiari che egli ha gia'
          prestato  servizio militare continuativo nelle Forze Armate
          del   suo   Paese  sara',  all'atto  del  suo  stabilimento
          nell'altro  Paese,  considerato gia' adempiuto quel periodo
          di  servizio  militare effettuato in Patria, come stabilito
          dalle  leggi o dai regolamenti che sono o saranno in vigore
          nell'altro  Paese;  (b) un cittadino italiano, residente in
          Australia    che   desideri   lasciare   l'Australia   come
          alternativa  al  servizio militare in loco, sara' libero di
          farlo  previa domanda al «Department of Labour and National
          Service».».
             -  Il  testo  dell'art. 3 della legge 18 maggio 1973, n.
          282  (Ratifica  ed  esecuzione dell'accordo di cittadinanza
          tra  la  Repubblica  italiana  e  la  Repubblica argentina,
          concluso  a  Buenos  Aires  il 29 ottobre 1971), pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1973, n. 152, e' il
          seguente:
             «Art.  3. - Per le persone alle quali si riferiscono gli
          articoli  precedenti,  l'esercizio  dei  diritti pubblici e
          privati,   la  protezione  diplomatica  e  il  rilascio  di
          passaporti  e  tutti  i diritti politici, civili, sociale e
          del  lavoro,  saranno  regolati  dalle  leggi del Paese che
          accorda  la nuova cittadinanza. Dalla stessa legislazione e
          dagli  accordi  vigenti  in  materia  tra i due Paesi sara'
          regolato    lo   adempimento   degli   obblighi   militari,
          considerandosi  adempiuti  quelli  soddisfatti nel Paese di
          origine.».
             - La legge 5 maggio 1976, n. 401 (Ratifica ed esecuzione
          della   convenzione   tra   la  Repubblica  italiana  e  la
          Repubblica francese relativa al servizio militare dei doppi
          cittadini,  con  allegati, firmata a Parigi il 10 settembre
          1974),   e'   pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 1976, n. 154.
             - La legge 12 marzo 1977, n. 168 (Ratifica ed esecuzione
          della  convenzione  tra  l'Italia  e  la Spagna relativa al
          servizio   militare  dei  doppi  cittadini,  con  allegati,
          firmata  a  Madrid  il 10 giugno 1974), e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1977, n. 122.
             -   La  legge  10  luglio  1982,  n.  560  (Ratifica  ed
          esecuzione  della convenzione tra la Repubblica italiana ed
          il Regno del Belgio relativa al servizio militare dei doppi
          cittadini,  con  protocollo e allegati, firmati a Bruxelles
          il   3   novembre  1980),  e'  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta ufficiale del 16 agosto 1982.