Art. 2005
Durata  della  leva per gli aventi titoli a dispense, ritardi, rinvii
             la cui istanza non ha trovato accoglimento

1.  La  proroga  della  leva  oltre  il termine di dieci mesi, di cui
all'articolo  2026  non si applica, se le esigenze del contingente lo
consentono,  a  coloro  la cui domanda di conseguire una dispensa, un
ritardo  o  un  rinvio,  non  sia  stata accolta, pur sussistendone i
requisiti, per insufficienza del contingente.