Art. 2007
                   Congedo illimitato provvisorio

1.  Gli  iscritti  di  leva  sono,  dopo l'arruolamento, collocati in
congedo  illimitato  provvisorio  in attesa della chiamata alle armi;
possono pero' anche essere immediatamente avviati alle armi.
2.  Debbono,  in  ogni  caso,  essere  avviati alle armi, subito dopo
l'arruolamento,  i  renitenti  arruolati  e  denunciati all'autorita'
giudiziaria  i  quali appartengono a classe o contingente o scaglione
gia'  chiamato  alle  armi,  purche'  non  abbiano  titolo a riforma,
rivedibilita',   dispensa,   esenzione,   rinvio   o   ritardo  della
prestazione del servizio.