Art. 201 
                Modalita' delle visite medico-fiscali 
 
1.  Le  visite  fiscali  di  cui  all'articolo  200  possono   essere
praticate: 
a) presso il policlinico o i centri ospedalieri militari; 
b) presso i dipartimenti militari di medicina legale; 
c) presso le infermerie di corpo, nelle localita' dove  non  esistono
stabilimenti sanitari, purche' non si  tratti  di  visite  collegiali
ovvero di casi per i quali occorrano speciali mezzi di  indagine  che
non sono a disposizione degli ufficiali medici dei corpi; 
d) presso gli istituti di medicina legale  dell'Aeronautica  militare
per effettuare ogni tipo di accertamento in materia di  idoneita'  al
volo civile. 
2. Le visite di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo  possono,
eventualmente, essere eseguite anche a domicilio allorche' si  tratti
di constatare infermita' che, per la loro gravita' reale  o  addotta,
impediscano all'interessato di muoversi dalla propria abitazione. 
3. Per ogni visita praticata e' redatta apposita dichiarazione medica
da rimettere alla Direzione dello stabilimento sanitario o al Comando
del Corpo o distaccamento presso cui e' stata eseguita la visita, per
la trasmissione d'ufficio all'autorita' che ha  richiesto  la  visita
stessa. 
4. Per ogni  visita  eseguita,  anche  a  domicilio  dagli  ufficiali
medici, i privati e le autorita' corrispondono  un  compenso  il  cui
importo e modalita'  di  versamento  e'  stabilito  con  decreto  del
Ministro della difesa, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze.