Art. 2014 
                          Norme applicabili 
 
  1.Alla chiamata alla leva e alla chiamata alle armi nel Corpo degli
equipaggi militari marittimi e alle attivita' dei Consigli di leva di
mare e degli uffici di supporto si applicano: 
    a) le disposizioni contenute nel capo IV, esclusi  gli  articoli:
1965, 1968, comma 1, lettere a), b), o), r); e 2009; 
    b) le disposizioni del presente capo. 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.