Art. 2017
                           Note definitive

1.  A  partire dal mese di maggio dell'anno in cui i giovani compiono
il  diciassettesimo anno di eta', gli uffici di supporto dei Consigli
di leva di mare chiedono agli uffici di supporto dei Consigli di leva
di  terra che nelle liste di leva, a fianco ai nominativi dei giovani
iscritti nelle note preparatorie, sia apposta l'annotazione indicante
la  soggezione  degli  stessi  alla leva per l'arruolamento nel Corpo
degli equipaggi militari marittimi.
2.  Effettuata  la  annotazione  di  cui  al  comma  1, gli uffici di
supporto  dei  Consigli  di  leva di terra trasmettono agli uffici di
supporto  dei  Consigli  di  leva di mare la documentazione personale
degli iscritti di cui al comma 1.
3.  Gli  uffici di supporto dei Consigli di leva di mare, ricevuta la
documentazione  di cui al comma 2, compilano in ordine alfabetico, su
disposizione  dell'autorita' centrale, le note definitive dei giovani
soggetti  alla  leva  per  l'arruolamento  nel  Corpo degli equipaggi
militari  marittimi, includendovi tutti i giovani iscritti nelle note
preparatorie,   per   ciascuno   dei   quali   sia   stata  riportata
l'annotazione di cui al comma 1 da parte degli uffici di supporto dei
Consigli di leva di terra.
4.  Nelle  note  definitive  sono aggiunti tutti gli omessi ed i gia'
rimandati, per qualsiasi motivo, alla prossima leva.