Art. 2018
    Obbligo di presentazione degli iscritti nelle note definitive

1.  Fermo quanto disposto dall'articolo 1969, gli iscritti nelle note
definitive hanno l'obbligo di presentarsi alla data e al Consiglio di
leva indicati nel precetto personale di chiamata alla leva.
2.  Gli  iscritti  che  sono  imbarcati  su navi all'estero che fanno
periodicamente  ritorno  nella Repubblica hanno l'obbligo di sbarcare
al  primo  approdo  nello Stato e di presentarsi al Consiglio di leva
per  l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi piu'
vicino al predetto approdo, nel termine di venti giorni dalla data di
arrivo della nave.
3.  Le autorita' diplomatiche o consolari all'estero possono impedire
il passaggio da una nave all'altra di iscritti chiamati alla leva.
4.  I  pescatori  imbarcati su navi spedite e partite per campagne di
pesca  periodica  possono  ritardare  la  loro  presentazione fino al
termine della campagna stessa.
5.  Gli  iscritti  che  non si presentano per giustificati motivi nel
termine stabilito hanno l'obbligo di darne subito notizia all'ufficio
competente  della  capitaneria  di  porto  e  di  regolare la propria
posizione entro la data di chiusura della sessione di leva.