Art. 2018 Obbligo di presentazione degli iscritti nelle note definitive 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 1969, gli iscritti nelle note definitive hanno l'obbligo di presentarsi alla data e al Consiglio di leva indicati nel precetto personale di chiamata alla leva. 2. Gli iscritti che sono imbarcati su navi all'estero che fanno periodicamente ritorno nella Repubblica hanno l'obbligo di sbarcare al primo approdo nello Stato e di presentarsi al Consiglio di leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi piu' vicino al predetto approdo, nel termine di venti giorni dalla data di arrivo della nave. 3. Le autorita' diplomatiche o consolari all'estero possono impedire il passaggio da una nave all'altra di iscritti chiamati alla leva. 4. I pescatori imbarcati su navi spedite e partite per campagne di pesca periodica possono ritardare la loro presentazione fino al termine della campagna stessa. 5. Gli iscritti che non si presentano per giustificati motivi nel termine stabilito hanno l'obbligo di darne subito notizia all'ufficio competente della capitaneria di porto e di regolare la propria posizione entro la data di chiusura della sessione di leva.