Art. 2020 Attivita' e provvedimenti del Consiglio di leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi 1. Il Consiglio di leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi, dopo aver verificato e chiuso le note definitive, prende in esame la posizione di ogni iscritto e adotta, oltre ai i provvedimenti di cui all'articolo 1968, comma 1, con esclusione di quelli di cui alle lettere a), b), o) e r) , i seguenti: a) la cancellazione dei deceduti dalle note definitive, dandone comunicazione al competente ufficio della capitaneria di porto, per i successivi adempimenti; b) la cancellazione dalle note definitive, con conseguente annullamento della relativa annotazione nelle liste di leva, dei seguenti iscritti: 1) gia' arruolati volontariamente nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 2) specialisti della montagna o soci della Federazione italiana sport invernali, del Club alpino italiano, dell'Alpenverein tesserati da almeno un anno, sempre che sia gli uni che gli altri abbiano svolto specifica attivita' agonistica o professionale nel settore della montagna, comprovata da idonea documentazione, e facciano domanda prima dell'arruolamento al competente ufficio delle Capitanerie di porto di prestare servizio nelle truppe alpine e ne siano riconosciuti idonei; 3) in possesso dei titoli preferenziali per l'assegnazione ai contingenti aeronautici di cui all'articolo 1952, previo esame di documentata domanda; 4) che, all'atto della chiamata alla leva, siano riformati; 5) per i quali sia dimostrato il difetto di requisito per l'assoggettamento alla leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi, o che comunque non siano ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina militare; 6) per i quali, per motivi di carattere eccezionale, il Ministro della difesa determini la cancellazione dalle note definitive; c) l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi degli idonei ed atti per la Marina militare ovvero l'arruolamento dei restanti idonei nell'Esercito italiano. 2. Il presidente del Consiglio di leva, sulla base dei documenti in suo possesso, dispone la compilazione del documento matricolare dell'arruolato nel Corpo degli equipaggi militari marittimi da parte del competente ufficio della capitaneria di porto e fornisce al competente comando militare, per gli arruolati nell'Esercito italiano, gli elementi necessari alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.