Art. 2020 
Attivita' e provvedimenti del Consiglio di  leva  per  l'arruolamento
            nel Corpo degli equipaggi militari marittimi 
 
  1.  Il  Consiglio  di  leva  per  l'arruolamento  nel  Corpo  degli
equipaggi militari marittimi, dopo aver verificato e chiuso  le  note
definitive, prende in esame la posizione di ogni iscritto  e  adotta,
oltre ai i provvedimenti di  cui  all'articolo  1968,  comma  1,  con
esclusione di quelli di cui  alle  lettere  a),  b),  o)  e  r)  ,  i
seguenti: 
    a) la cancellazione dei deceduti dalle note  definitive,  dandone
comunicazione al competente ufficio della capitaneria di porto, per i
successivi adempimenti; 
    b)  la  cancellazione  dalle  note  definitive,  con  conseguente
annullamento della relativa annotazione  nelle  liste  di  leva,  dei
seguenti iscritti: 
      1) gia' arruolati volontariamente  nelle  Forze  armate,  nelle
Forze di Polizia  ad  ordinamento  militare  e  civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; 
      2) specialisti della montagna o soci della Federazione italiana
sport invernali, del Club alpino italiano, dell'Alpenverein tesserati
da almeno un anno, sempre che sia  gli  uni  che  gli  altri  abbiano
svolto specifica attivita' agonistica  o  professionale  nel  settore
della montagna,  comprovata  da  idonea  documentazione,  e  facciano
domanda  prima  dell'arruolamento   al   competente   ufficio   delle
Capitanerie di porto di prestare servizio nelle truppe  alpine  e  ne
siano riconosciuti idonei; 
      3) in possesso dei titoli preferenziali per  l'assegnazione  ai
contingenti aeronautici di cui all'articolo  1952,  previo  esame  di
documentata domanda; 
      4) che, all'atto della chiamata alla leva, siano riformati; 
      5) per i quali sia  dimostrato  il  difetto  di  requisito  per
l'assoggettamento  alla  leva  per  l'arruolamento  nel  Corpo  degli
equipaggi militari marittimi, o che comunque non siano ritenuti atti,
per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina
militare; 
      6) per  i  quali,  per  motivi  di  carattere  eccezionale,  il
Ministro  della  difesa  determini  la   cancellazione   dalle   note
definitive; 
    c) l'arruolamento nel Corpo degli  equipaggi  militari  marittimi
degli idonei ed atti per la Marina militare ovvero l'arruolamento dei
restanti idonei nell'Esercito italiano. 
  2. Il presidente del Consiglio di leva, sulla base dei documenti in
suo possesso,  dispone  la  compilazione  del  documento  matricolare
dell'arruolato nel Corpo degli equipaggi militari marittimi da  parte
del competente ufficio della  capitaneria  di  porto  e  fornisce  al
competente  comando  militare,  per   gli   arruolati   nell'Esercito
italiano,  gli  elementi  necessari   alla   formazione   dei   ruoli
matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.