Art. 2021
         Ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi

1.  Sono  compresi  nei  ruoli  del  Corpo  degli  equipaggi militari
marittimi:
a)   gli   arruolati   volontariamente   nel   Corpo   stesso,  prima
dell'apertura  della  leva della loro classe di nascita, compresi gli
arruolati volontari nella Guardia di finanza - contingente di mare;
b)   gli  arruolati  di  leva  nel  Corpo  degli  equipaggi  militari
marittimi.
2.  Sono cancellati dai ruoli dell'Esercito italiano e trasferiti nei
ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi:
a) gli iscritti ai corsi di laurea ed i laureati in ingegneria navale
e  meccanica;  i reiscritti ai corsi di laurea in ingegneria navale e
meccanica provenienti da altri corsi di laurea; gli iscritti ai corsi
di laurea ed i laureati in discipline nautiche o scienze economiche e
marittime presso l'Istituto superiore navale di Napoli, che risultino
gia'  arruolati  di leva senza avere ancora prestato servizio di leva
alle  armi.  I rettori delle universita' e il direttore dell'istituto
predetto   debbono   fornire,  sessione  per  sessione,  alla  Marina
militare,  su  richiesta  delle  Capitanerie  di  porto,  i nomi e le
generalita'   dei   giovani   iscritti   ai   corsi   delle  facolta'
sopraindicate;
b)  coloro  i  quali,  dopo  il concorso alla leva per l'arruolamento
nell'Esercito  italiano  o  nell'Aeronautica  militare,  ottengono di
prestare  servizio nella Marina militare o nella Guardia di finanza -
contingente  di  mare,  ovvero  siano  stati  o siano iscritti tra il
personale  marittimo  e  della  navigazione interna in base al codice
della navigazione.
3.  Sono  cancellati  dai  ruoli  del  Corpo degli equipaggi militari
marittimi e trasferiti nei ruoli delle Forze armate dello Stato:
a)  gli  arruolati  di leva che, pur essendo riconosciuti idonei, non
sono  ritenuti  atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare
servizio  nella  Marina  militare;  essi  sono  trasferiti  nei ruoli
dell'Esercito italiano;
b)  i militari di leva del Corpo degli equipaggi militari marittimi i
quali  ottengono,  ai sensi delle norme previste dall'ordinamento del
Corpo  degli equipaggi militari marittimi e dello stato giuridico dei
sottufficiali,   il   trasferimento  nelle  altre  Forze  armate  per
intraprendervi una carriera;
c)  i militari di leva del Corpo degli equipaggi militari marittimi i
quali  siano  riformati,  dopo  aver prestato servizio per un periodo
inferiore  a  tre  mesi; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito
italiano;
d)  gli  arruolati  di  leva  e  i  militari  in  congedo illimitato,
eccedenti  ai  fabbisogni della Marina militare; essi sono trasferiti
nei ruoli dell'Esercito italiano;
e)  i  militari  in  congedo, forniti di brevetto di pilota civile di
secondo e terzo grado, i quali siano trasferiti previo nulla osta del
Ministero, nella forza in congedo dell'Aeronautica militare;
f)  i  militari in servizio nella Guardia di finanza - contingente di
mare, che ottengono il passaggio del contingente ordinario del Corpo;
essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito italiano;
g)  i militari in congedo illimitato i quali cessino di avere obbligo
di servizio militare marittimo per limite di eta'.
4.  Puo'  essere  concesso  ai  militari  in  congedo del Corpo degli
equipaggi   militari  marittimi  il  nulla  osta  per  il  temporaneo
arruolamento in altre Forze armate o Forze di polizia dello Stato.
5.  I militari di cui al comma 1 restano iscritti nei ruoli del Corpo
degli  equipaggi  militari  marittimi,  a  disposizione  della Marina
militare,  fino  al  compimento  del  trentaduesimo  anno di eta', se
arruolati  nella Polizia di Stato o nella Polizia penitenziaria; fino
al  compimento  del  trentanovesimo  anno di eta', se arruolati nelle
Forze armate.
6.  Puo'  essere  concesso  ai  militari  in  congedo del Corpo degli
equipaggi  militari  marittimi,  gia'  appartenenti  alla  Guardia di
finanza  -  contingente di mare, il nulla osta per l'arruolamento nel
Corpo della Guardia di finanza - contingente di mare o ordinario.
7.  Quelli  che  ottengono  il  nulla  osta  per l'arruolamento nella
Guardia  di finanza - contingente di mare, restano iscritti nei ruoli
del  Corpo  degli  equipaggi  militari  marittimi;  quelli invece che
ottengono  il nulla osta per l'arruolamento nel contingente ordinario
di detto Corpo sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito italiano.
8.  Ai  militari  in  congedo  che  aspirano a conseguire il grado di
ufficiale di complemento in altre Forze armate dello Stato, oppure ad
intraprendere  la  carriera  in  altra  Forza armata o nelle Forze di
polizia  dello  Stato,  puo'  essere  concesso  il  nulla osta per la
presentazione   delle   relative  domande.  Detti  militari,  qualora
ottengano  la  nomina  ad  ufficiale o l'ammissione in carriera, sono
trasferiti  nei  ruoli  delle  rispettive  Forze  armate  o  Forze di
polizia.