Art. 2021 Ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi 1. Sono compresi nei ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi: a) gli arruolati volontariamente nel Corpo stesso, prima dell'apertura della leva della loro classe di nascita, compresi gli arruolati volontari nella Guardia di finanza - contingente di mare; b) gli arruolati di leva nel Corpo degli equipaggi militari marittimi. 2. Sono cancellati dai ruoli dell'Esercito italiano e trasferiti nei ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi: a) gli iscritti ai corsi di laurea ed i laureati in ingegneria navale e meccanica; i reiscritti ai corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica provenienti da altri corsi di laurea; gli iscritti ai corsi di laurea ed i laureati in discipline nautiche o scienze economiche e marittime presso l'Istituto superiore navale di Napoli, che risultino gia' arruolati di leva senza avere ancora prestato servizio di leva alle armi. I rettori delle universita' e il direttore dell'istituto predetto debbono fornire, sessione per sessione, alla Marina militare, su richiesta delle Capitanerie di porto, i nomi e le generalita' dei giovani iscritti ai corsi delle facolta' sopraindicate; b) coloro i quali, dopo il concorso alla leva per l'arruolamento nell'Esercito italiano o nell'Aeronautica militare, ottengono di prestare servizio nella Marina militare o nella Guardia di finanza - contingente di mare, ovvero siano stati o siano iscritti tra il personale marittimo e della navigazione interna in base al codice della navigazione. 3. Sono cancellati dai ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi e trasferiti nei ruoli delle Forze armate dello Stato: a) gli arruolati di leva che, pur essendo riconosciuti idonei, non sono ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito italiano; b) i militari di leva del Corpo degli equipaggi militari marittimi i quali ottengono, ai sensi delle norme previste dall'ordinamento del Corpo degli equipaggi militari marittimi e dello stato giuridico dei sottufficiali, il trasferimento nelle altre Forze armate per intraprendervi una carriera; c) i militari di leva del Corpo degli equipaggi militari marittimi i quali siano riformati, dopo aver prestato servizio per un periodo inferiore a tre mesi; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito italiano; d) gli arruolati di leva e i militari in congedo illimitato, eccedenti ai fabbisogni della Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito italiano; e) i militari in congedo, forniti di brevetto di pilota civile di secondo e terzo grado, i quali siano trasferiti previo nulla osta del Ministero, nella forza in congedo dell'Aeronautica militare; f) i militari in servizio nella Guardia di finanza - contingente di mare, che ottengono il passaggio del contingente ordinario del Corpo; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito italiano; g) i militari in congedo illimitato i quali cessino di avere obbligo di servizio militare marittimo per limite di eta'. 4. Puo' essere concesso ai militari in congedo del Corpo degli equipaggi militari marittimi il nulla osta per il temporaneo arruolamento in altre Forze armate o Forze di polizia dello Stato. 5. I militari di cui al comma 1 restano iscritti nei ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi, a disposizione della Marina militare, fino al compimento del trentaduesimo anno di eta', se arruolati nella Polizia di Stato o nella Polizia penitenziaria; fino al compimento del trentanovesimo anno di eta', se arruolati nelle Forze armate. 6. Puo' essere concesso ai militari in congedo del Corpo degli equipaggi militari marittimi, gia' appartenenti alla Guardia di finanza - contingente di mare, il nulla osta per l'arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza - contingente di mare o ordinario. 7. Quelli che ottengono il nulla osta per l'arruolamento nella Guardia di finanza - contingente di mare, restano iscritti nei ruoli del Corpo degli equipaggi militari marittimi; quelli invece che ottengono il nulla osta per l'arruolamento nel contingente ordinario di detto Corpo sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito italiano. 8. Ai militari in congedo che aspirano a conseguire il grado di ufficiale di complemento in altre Forze armate dello Stato, oppure ad intraprendere la carriera in altra Forza armata o nelle Forze di polizia dello Stato, puo' essere concesso il nulla osta per la presentazione delle relative domande. Detti militari, qualora ottengano la nomina ad ufficiale o l'ammissione in carriera, sono trasferiti nei ruoli delle rispettive Forze armate o Forze di polizia.