Art. 2023 Arruolamenti eccezionali all'estero 1. Possono essere effettuati dai comandanti di navi militari arruolamenti eccezionali tra i componenti l'equipaggio di navi mercantili nazionali in porti esteri, quando l'assoluta carenza del proprio equipaggio comprometta la missione loro affidata. 2. Sono soggetti all'arruolamento di cui al comma 1, fino alla concorrenza di un quarto dei componenti l'equipaggio di ogni nave, gli appartenenti alla gente di mare di prima categoria. 3. Nei porti ove ha sede un ufficio diplomatico o consolare dello Stato, gli arruolamenti eccezionali debbono essere effettuati tramite il rappresentante diplomatico o consolare prepostovi, il quale emana gli ordini in base alle richieste dei comandanti delle navi militari. 4. Il quarto dell'equipaggio delle navi mercantili e' calcolato, ai fini degli arruolamenti eccezionali, escludendo dal totale dell'equipaggio il personale marittimo graduato, quello non appartenente alla gente di mare di prima categoria ed i mozzi. 5. Gli arruolamenti sono effettuati in relazione alle categorie necessarie per l'equipaggio della nave militare secondo il seguente ordine di precedenza: a) sottufficiali, graduati e militari del Corpo degli equipaggi militari marittimi in congedo, a cominciare dalla classe piu' giovane; b) sottufficiali, graduati e militari in congedo delle altre Forze armate dello Stato, a cominciare dalla classe piu' giovane; c) personale di bordo, di eta' superiore ai diciotto anni, che non ha assolto, per qualsiasi motivo, gli obblighi di leva o di servizio alle armi.