Art. 2023
                 Arruolamenti eccezionali all'estero

1.   Possono  essere  effettuati  dai  comandanti  di  navi  militari
arruolamenti  eccezionali  tra  i  componenti  l'equipaggio  di  navi
mercantili  nazionali  in porti esteri, quando l'assoluta carenza del
proprio equipaggio comprometta la missione loro affidata.
2.  Sono  soggetti  all'arruolamento  di  cui  al  comma 1, fino alla
concorrenza  di  un  quarto dei componenti l'equipaggio di ogni nave,
gli appartenenti alla gente di mare di prima categoria.
3.  Nei  porti  ove  ha sede un ufficio diplomatico o consolare dello
Stato, gli arruolamenti eccezionali debbono essere effettuati tramite
il  rappresentante diplomatico o consolare prepostovi, il quale emana
gli ordini in base alle richieste dei comandanti delle navi militari.
4.  Il  quarto dell'equipaggio delle navi mercantili e' calcolato, ai
fini   degli   arruolamenti   eccezionali,   escludendo   dal  totale
dell'equipaggio   il   personale   marittimo   graduato,  quello  non
appartenente alla gente di mare di prima categoria ed i mozzi.
5.  Gli  arruolamenti  sono  effettuati  in  relazione alle categorie
necessarie  per  l'equipaggio della nave militare secondo il seguente
ordine di precedenza:
a)  sottufficiali,  graduati  e  militari  del  Corpo degli equipaggi
militari  marittimi  in  congedo,  a  cominciare  dalla  classe  piu'
giovane;
b)  sottufficiali,  graduati  e militari in congedo delle altre Forze
armate dello Stato, a cominciare dalla classe piu' giovane;
c) personale di bordo, di eta' superiore ai diciotto anni, che non ha
assolto,  per  qualsiasi  motivo,  gli obblighi di leva o di servizio
alle armi.