Art. 2024
Congedo dei marinai arruolati eccezionalmente. Indennita' e rimborsi

1.  Il  personale arruolato in base all'articolo 2023 viene congedato
al  ritorno della nave militare in un porto della Repubblica o prima,
se  sono  giunti  a bordo militari del Corpo degli equipaggi militari
marittimi destinati a coprire le carenze organiche.
2.  Al  personale  di  cui  al  comma  1  vengono  forniti,  a  spese
dell'Amministrazione  militare,  i mezzi per far ritorno nel luogo di
domicilio.
3.  Le  maggiori spese eventualmente incontrate dagli armatori per la
sostituzione   sulle  loro  navi  del  personale  arruolato  a  norma
dell'articolo 2023 sono a carico dell'Amministrazione militare.