Art. 2026
                     Durata della ferma di leva

1.  La  durata  della ferma di leva e del servizio civile sostitutivo
per  gli  obiettori  di  coscienza e' di dieci mesi, prolungabili con
decreto   del  Ministro  della  difesa  se  si  renda  necessario  in
considerazione  delle esigenze dello stato di guerra o di grave crisi
internazionale.