Art. 2028
       Tempo computabile e non computabile nella ferma di leva

1.   Gli  allievi  delle  accademie,  delle  scuole  formative  degli
ufficiali  e  delle  scuole allievi ufficiali, che abbiano seguito da
arruolati  i  rispettivi  corsi  per  almeno  ventiquattro mesi, sono
esonerati dal compiere il servizio militare di leva.
2. Per gli allievi non sottoposti a vincoli di ferma volontaria e per
i  militari  che  siano  stati prosciolti dalla ferma volontariamente
contratta  presso  le  Forze  armate  o Forze di polizia dello Stato,
salvo  che  il  proscioglimento  sia  stato  determinato da lesioni o
infermita'  dipendenti da causa di servizio, non e' computabile nella
ferma  di leva il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole
delle Forze armate o Forze di polizia dello Stato.
3.  Non  e'  computabile  nella  ferma di leva il tempo trascorso dai
militari  in  stato  di  diserzione  o  di  allontanamento illecito o
scontando  una  pena loro inflitta dai tribunali militari o ordinari,
ne'  quello  trascorso in custodia cautelare in carcere in attesa del
processo, se questo si conclude con condanna.
4. Nei casi di interruzione di servizio di cui al comma 3, i militari
debbono  compiere alle armi tanto tempo in piu' quanto ne occorra per
completare la ferma di leva cui sono obbligati.
5.  Il  periodo  trascorso  dal  personale  di  leva  in  licenza  di
convalescenza  per  malattie  od  infermita'  non  dovute  a causa di
servizio, non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi
di leva, tranne i primi quindici giorni complessivi.
6.  Non  e'  computabile  ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
leva,  il  periodo  trascorso  presso luoghi di cura per infermita' o
malattie  non  dipendenti  da  causa  di  servizio,  tranne  i  primi
quarantacinque giorni complessivi.
7.  I limiti di quindici e di quarantacinque giorni di cui ai commi 5
e  6 possono essere aumentati solo con esplicita e motivata decisione
della   competente  autorita'  sanitaria  militare  a  domanda  degli
interessati.
8.  E'  computabile  nella  ferma di leva la licenza di convalescenza
accordata  ai  militari  di leva riconosciuti tossicodipendenti dagli
ospedali militari.
9.  Non  e'  computabile, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
leva,   il   periodo  trascorso  in  licenza  speciale  per  campagna
elettorale  dai  militari  di  leva candidati ad elezioni politiche e
amministrative.