Art. 2028 Tempo computabile e non computabile nella ferma di leva 1. Gli allievi delle accademie, delle scuole formative degli ufficiali e delle scuole allievi ufficiali, che abbiano seguito da arruolati i rispettivi corsi per almeno ventiquattro mesi, sono esonerati dal compiere il servizio militare di leva. 2. Per gli allievi non sottoposti a vincoli di ferma volontaria e per i militari che siano stati prosciolti dalla ferma volontariamente contratta presso le Forze armate o Forze di polizia dello Stato, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermita' dipendenti da causa di servizio, non e' computabile nella ferma di leva il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle Forze armate o Forze di polizia dello Stato. 3. Non e' computabile nella ferma di leva il tempo trascorso dai militari in stato di diserzione o di allontanamento illecito o scontando una pena loro inflitta dai tribunali militari o ordinari, ne' quello trascorso in custodia cautelare in carcere in attesa del processo, se questo si conclude con condanna. 4. Nei casi di interruzione di servizio di cui al comma 3, i militari debbono compiere alle armi tanto tempo in piu' quanto ne occorra per completare la ferma di leva cui sono obbligati. 5. Il periodo trascorso dal personale di leva in licenza di convalescenza per malattie od infermita' non dovute a causa di servizio, non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, tranne i primi quindici giorni complessivi. 6. Non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso presso luoghi di cura per infermita' o malattie non dipendenti da causa di servizio, tranne i primi quarantacinque giorni complessivi. 7. I limiti di quindici e di quarantacinque giorni di cui ai commi 5 e 6 possono essere aumentati solo con esplicita e motivata decisione della competente autorita' sanitaria militare a domanda degli interessati. 8. E' computabile nella ferma di leva la licenza di convalescenza accordata ai militari di leva riconosciuti tossicodipendenti dagli ospedali militari. 9. Non e' computabile, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso in licenza speciale per campagna elettorale dai militari di leva candidati ad elezioni politiche e amministrative.