Art. 2029
              Luogo di prestazione della ferma di leva

1.  Purche'  non  sia incompatibile con le direttive strategiche e le
esigenze logistiche delle Forze armate, e con lo stato di guerra o di
grave  crisi  internazionale,  il  militare  di  leva e' assegnato ad
unita'  o  reparti  aventi  sede  nel  luogo piu' vicino al comune di
residenza,  possibilmente  distanti non oltre 100 chilometri da essa.
Per i militari che siano destinati a prestare servizio di leva presso
unita'  o  reparti aventi sede oltre i 100 chilometri dalla localita'
di  residenza,  o all'estero, sono previste, con decreto del Ministro
della  difesa,  agevolazioni  di  carattere  non  economico  volte  a
favorirne   il   rientro   periodico  alla  localita'  di  residenza,
compatibilmente  con  le esigenze di servizio. Tali agevolazioni sono
proporzionali  alla  distanza  tra la sede di servizio e il comune di
residenza.