Art. 203
            Azione di prevenzione e accertamenti sanitari

1.  Il  Ministero  della  difesa  tramite i consultori e i servizi di
psicologia  delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le
tossicodipendenze, le alcoldipendenze e l'uso di sostanze dopanti.
2.  In  occasione delle operazioni di arruolamento dei volontari e di
selezione  per  la  leva,  in  caso di ripristino della stessa, se e'
individuato    un    caso    di    tossicodipendenza,   tossicofilia,
alcoldipendenza  o  doping,  l'autorita'  militare, che presiede alla
visita   medica  e  alle  prove  psicoattitudinali,  dispone  l'invio
dell'interessato    all'ospedale    militare    per   gli   opportuni
accertamenti.
3.  Analogamente  provvede  l'autorita'  sanitaria militare nel corso
delle visite mediche previste dall'articolo 929.