Art. 2032
                    Impiego dei militari di leva

1.  I  militari di leva sono impiegati esclusivamente per le esigenze
connesse  con  le  attivita'  operative,  logistiche, addestrative, e
riguardanti il benessere del personale militare ed i servizi generali
di caserma.
2.  La  durata  dell'impiego  di  militari di leva per le esigenze di
benessere  del  personale  militare e dei servizi generali in caserma
non puo' superare il periodo di sei mesi.
3. Fermi restando i compiti prioritari della difesa della Patria e di
partecipazione  alle  missioni necessitate dallo stato di grave crisi
internazionale,  e'  consentito,  nelle zone del territorio nazionale
colpite  da pubbliche calamita' durante lo stato di guerra o di grave
crisi  internazionale,  l'impiego dei militari di leva per concorrere
nella  fase  di prima emergenza oltre che al soccorso immediato delle
popolazioni  colpite, al ripristino di infrastrutture pubbliche, alla
tutela  del  patrimonio  storico, artistico e culturale, nonche' alla
salvaguardia  dell'ambiente  naturale. A tale scopo il Ministro della
difesa dispone i possibili interventi d'intesa con le amministrazioni
statali e regionali interessate.
4.  E'  vietato  impiegare i militari di leva per esigenze diverse da
quelle indicate nel presente titolo, fatta eccezione per gli impieghi
previsti  dall'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, che sono
autorizzati con decreto del Ministro della difesa, se compatibili con
le  esigenza di impiego dei militari nella guerra o nella grave crisi
internazionale, ovvero sospesi finche' durano tali esigenze.
 
          Nota all'art. 2032:
             - Il testo dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n.
          111  (Adeguamento  delle  pensioni dei mutilati ed invalidi
          per  servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni
          di  guerra  dal  decreto del Presidente della Repubblica 30
          dicembre 1981, n. 834), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 7 maggio 1984, n. 124, e' il seguente:
             «Art. 3 (Indennita' di assistenza e di accompagnamento).
          -  Ai  mutilati e agli invalidi per servizio affetti da una
          delle  mutilazioni  o invalidita' contemplate nella tabella
          E,  allegata  al decreto del Presidente della Repubblica 30
          dicembre   1981,   n.  834,  e'  liquidata  d'ufficio,  con
          decorrenza  dal 10 gennaio 1984, una indennita' mensile per
          la  necessita'  di  assistenza  e per la retribuzione di un
          accompagnatore,   anche   nel   caso  che  il  servizio  di
          assistenza  o  di  accompagnamento venga disimpegnato da un
          famigliare del minorato, pari a:
              1) per la lettera A............... L. 384.000;
              2) pela lettera A-bis........... » 335.000;
              3) per la lettera B.............. » 296.000;
              4) per la lettera C............... » 260.000;
              5) per la lettera D............... » 220.000;
              6) per la lettera E............... » 182.000;
              7) per la lettera F............... » 143.000;
              8) per la lettera G............... » 105.000;
              9) per la lettera H............... » 69.000.
             Gli  invalidi  di  guerra  e  per servizio affetti dalle
          invalidita' specificate nella tabella E allegata al decreto
          del  Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 ,
          nelle  lettere A, numeri 1, 2, 3 e 4, comma secondo; A-bis;
          B,  numero  1;  C;  D;  E,  numero  1,  possono ottenere, a
          richiesta,  anche  nominativa,  un accompagnatore militare.
          Per  la  particolare  assistenza  di  cui  necessitano, gli
          invalidi  ascritti  alla  lettera  A,  numeri  1, 2, 3 e 4,
          secondo  comma, e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis,
          numero   1,   della  tabella  E  allegata  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30  dicembre  1981,  n. 834,
          possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori
          militari  e,  in  luogo  di  ciascuno di questi, possono, a
          domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di
          integrazione    dell'indennita'    di   assistenza   e   di
          accompagnamento.  La competente autorita' militare, in caso
          di  assegnazione  del  secondo  e del terzo accompagnatore,
          dara'  immediata  comunicazione  di  tale  adempimento alla
          direzione  provinciale  del  Tesoro  che  ha  in  carico la
          partita  dell'invalido  beneficiario per i provvedimenti di
          competenza.  La misura dell'integrazione di cui al presente
          comma,  da  liquidarsi  in  sostituzione  di ciascuno degli
          accompagnatori  militari  previsti  dal  comma  stesso,  e'
          stabilita:
              1)  in L. 900.000 mensili per gli ascritti alla lettera
          A,  numero  1,  della  tabella  E  allegata  al decreto del
          Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , che
          abbiano  riportato  per causa di servizio anche la mancanza
          dei   due   arti   superiori  o  inferiori  o  la  sordita'
          bilaterale,  ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito
          trattamento  pensionistico privilegiato ordinario, ed in L.
          900.000 per gli ascritti al numero 2 della predetta lettera
          A;
              2)  in  L. 600.000 mensili per gli invalidi ascritti ai
          numeri 1, 3 e 4, secondo comma, della lettera A;
              3)  in  L. 400.000 mensili per gli ascritti al numero 1
          della lettera A-bis.
             Un  secondo  accompagnatore militare compete, a domanda,
          agli  invalidi  ascritti  alla  tabella  E,  lettera A-bis,
          numero  2,  i  quali,  in luogo del secondo accompagnatore,
          possono chiedere la liquidazione di un assegno, a titolo di
          integrazione    dell'indennita'    di   assistenza   e   di
          accompagnamento,   nella  misura  di  L.  200.000  mensili.
          L'indennita',  comprese le eventuali integrazioni di cui ai
          precedenti  commi  quarto  e  quinto,  e' corrisposta anche
          quando  gli  invalidi  siano ammessi in ospedali o in altri
          luoghi  di  cura.  Quando  gli  invalidi di cui al presente
          articolo   siano   ammessi   in   istituti   rieducativi  o
          assistenziali,    l'importo   corrisposto   a   titolo   di
          indennita',    comprese   le   integrazioni   eventualmente
          spettanti  in luogo del secondo e del terzo accompagnatore,
          e'  devoluto,  per quattro quinti, all'istituto ovvero agli
          enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a
          carico  dei  quali  il  ricovero  e'  avvenuto  e,  per  il
          rimanente  quinto,  all'invalido. Ai fini dell'applicazione
          della   norma   di   cui  al  precedente  comma,  gli  enti
          interessati     provvederanno    a    dare    comunicazione
          dell'eventuale  ricovero  alla  direzione  provinciale  del
          tesoro   che   ha   in   carico   la  partita  di  pensione
          dell'invalido ricoverato.».