Art. 2032 Impiego dei militari di leva 1. I militari di leva sono impiegati esclusivamente per le esigenze connesse con le attivita' operative, logistiche, addestrative, e riguardanti il benessere del personale militare ed i servizi generali di caserma. 2. La durata dell'impiego di militari di leva per le esigenze di benessere del personale militare e dei servizi generali in caserma non puo' superare il periodo di sei mesi. 3. Fermi restando i compiti prioritari della difesa della Patria e di partecipazione alle missioni necessitate dallo stato di grave crisi internazionale, e' consentito, nelle zone del territorio nazionale colpite da pubbliche calamita' durante lo stato di guerra o di grave crisi internazionale, l'impiego dei militari di leva per concorrere nella fase di prima emergenza oltre che al soccorso immediato delle popolazioni colpite, al ripristino di infrastrutture pubbliche, alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale, nonche' alla salvaguardia dell'ambiente naturale. A tale scopo il Ministro della difesa dispone i possibili interventi d'intesa con le amministrazioni statali e regionali interessate. 4. E' vietato impiegare i militari di leva per esigenze diverse da quelle indicate nel presente titolo, fatta eccezione per gli impieghi previsti dall'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, che sono autorizzati con decreto del Ministro della difesa, se compatibili con le esigenza di impiego dei militari nella guerra o nella grave crisi internazionale, ovvero sospesi finche' durano tali esigenze.
Nota all'art. 2032: - Il testo dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111 (Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 1984, n. 124, e' il seguente: «Art. 3 (Indennita' di assistenza e di accompagnamento). - Ai mutilati e agli invalidi per servizio affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' liquidata d'ufficio, con decorrenza dal 10 gennaio 1984, una indennita' mensile per la necessita' di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un famigliare del minorato, pari a: 1) per la lettera A............... L. 384.000; 2) pela lettera A-bis........... » 335.000; 3) per la lettera B.............. » 296.000; 4) per la lettera C............... » 260.000; 5) per la lettera D............... » 220.000; 6) per la lettera E............... » 182.000; 7) per la lettera F............... » 143.000; 8) per la lettera G............... » 105.000; 9) per la lettera H............... » 69.000. Gli invalidi di guerra e per servizio affetti dalle invalidita' specificate nella tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , nelle lettere A, numeri 1, 2, 3 e 4, comma secondo; A-bis; B, numero 1; C; D; E, numero 1, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore militare. Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1, 2, 3 e 4, secondo comma, e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis, numero 1, della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi, possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento. La competente autorita' militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, dara' immediata comunicazione di tale adempimento alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario per i provvedimenti di competenza. La misura dell'integrazione di cui al presente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e' stabilita: 1) in L. 900.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1, della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , che abbiano riportato per causa di servizio anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordita' bilaterale, ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico privilegiato ordinario, ed in L. 900.000 per gli ascritti al numero 2 della predetta lettera A; 2) in L. 600.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1, 3 e 4, secondo comma, della lettera A; 3) in L. 400.000 mensili per gli ascritti al numero 1 della lettera A-bis. Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, numero 2, i quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di un assegno, a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 200.000 mensili. L'indennita', comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto, e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura. Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennita', comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore, e' devoluto, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero e' avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'eventuale ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato.».