Art. 2040
                               Licenze

1.  Ai militari di leva e in ferma prolungata si applica la normativa
dettata  dal  presente  codice  in  materia  di licenze del personale
militare, fatto salvo quanto previsto nei commi da 2 a 9 del presente
articolo.
2. Soddisfatte le esigenze operative, addestrative, di sicurezza e di
servizio,  possono  essere  inoltre  concesse ai militari di leva, in
coincidenza  con il fine settimana o con le festivita', licenze brevi
non  superiori a trentasei ore, se compatibili con lo stato di guerra
o di grave crisi internazionale.
3.  I  militari  di  leva  gia'  incorporati  che  sono  riconosciuti
tossicodipendenti dagli ospedali militari vengono posti in licenza di
convalescenza   fino   al   termine   del  congedo  della  classe  di
appartenenza.   Detti  militari  vengono  segnalati  alle  competenti
aziende  sanitarie  locali  al  fine  di  facilitare  il  loro  avvio
volontario a programmi di recupero.
4. Per i militari di leva residenti in localita' distanti oltre 300 e
fino  a  800 chilometri dalla sede di servizio, ovvero per i quali la
durata  del  viaggio  tra  tale  sede e il comune di residenza sia di
oltre  otto  e  sino  a sedici ore, il limite massimo previsto per le
licenze  brevi  dalla  normativa  vigente puo' essere elevato a venti
giorni;  oltre  i  suddetti  termini  il  limite  massimo puo' essere
elevato a venticinque giorni.
5.  Ai militari di leva che si recano in licenza ordinaria compete il
rimborso  delle  spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di
residenza  e  viceversa  o  della  somma equivalente se la licenza e'
fruita in localita' diversa. Analogo rimborso compete ai militari che
si  recano  in licenza straordinaria per imminente pericolo di vita o
per morte del coniuge o di un parente.
6.  Ai  militari  di  leva  ai quali e' accordata la licenza breve e'
concesso il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al
comune di residenza e viceversa, limitatamente a:
a)  un  solo  viaggio,  nel periodo di dieci mesi di leva, qualora il
comune  di  residenza  sia  distante  dalla  sede di servizio meno di
trecento chilometri;
b)  cinque  viaggi,  nel  periodo  di  dieci mesi di leva, qualora il
comune  di  residenza  sia  distante  dalla  sede  di  servizio oltre
trecento chilometri.
7.  Ai  militari  di  leva  che  si  recano  in licenza nei comuni di
residenza  distanti  oltre seicento chilometri dalla sede di servizio
sono  concessi  le  facilitazioni  di  viaggio,  nonche'  i  rimborsi
previsti dal presente articolo anche per l'uso di treni rapidi.
8. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 del presente articolo non
si  applicano  ai militari di leva che prestano servizio, in qualita'
di ausiliari, nell'Arma dei carabinieri.
9. Il Ministro della difesa e' autorizzato a stipulare le convenzioni
per   l'applicazione   delle   facilitazioni  previste  nel  presente
articolo.