Art. 2044 Rappresentanza della leva nel Consiglio centrale di rappresentanza militare 1. I militari di leva entrano a far parte del Consiglio centrale della rappresentanza militare. 2. I delegati dei militari di leva vengono eletti semestralmente, con voto diretto, nominativo e segreto, fra i delegati dei consigli intermedi della rappresentanza militare, entro il decimo giorno successivo a quello della dichiarazione di elezione degli stessi, nella misura di tre unita' per ciascuna Forza armata o Corpo armato cosi' ripartite: a) due unita' in rappresentanza dei militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari; b) una unita' in rappresentanza degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e degli allievi ufficiali di complemento. 3. Se i problemi trattati dal Consiglio centrale della rappresentanza militare riguardano il servizio di leva, detto Consiglio deve sentire in merito i militari di leva che vengono eletti negli organi intermedi o loro delegazioni.