Art. 2044
Rappresentanza  della  leva  nel Consiglio centrale di rappresentanza
                              militare

1.  I  militari  di  leva  entrano a far parte del Consiglio centrale
della rappresentanza militare.
2. I delegati dei militari di leva vengono eletti semestralmente, con
voto  diretto,  nominativo  e  segreto,  fra  i delegati dei consigli
intermedi  della  rappresentanza  militare,  entro  il  decimo giorno
successivo  a  quello  della  dichiarazione di elezione degli stessi,
nella  misura  di tre unita' per ciascuna Forza armata o Corpo armato
cosi' ripartite:
a)  due unita' in rappresentanza dei militari e graduati di truppa in
servizio  di  leva,  compresi  i  carabinieri ausiliari e gli allievi
carabinieri ausiliari;
b)  una  unita'  in  rappresentanza degli ufficiali di complemento in
servizio di prima nomina e degli allievi ufficiali di complemento.
3. Se i problemi trattati dal Consiglio centrale della rappresentanza
militare riguardano il servizio di leva, detto Consiglio deve sentire
in  merito  i  militari  di  leva  che  vengono  eletti  negli organi
intermedi o loro delegazioni.