Art. 2045
                         Corsi di formazione

1.  I  militari di leva, compatibilmente con le esigenze di servizio,
possono  frequentare  i corsi di formazione professionale organizzati
dalle  pubbliche amministrazioni, inclusi quelli promossi dall'Unione
europea,  che  si  svolgono  nell'ambito  territoriale  dove prestano
servizio.
2.  Le  pubbliche amministrazioni interessate inviano i programmi dei
corsi ai comandi militari situati nel territorio di loro competenza.
3.  I  singoli comandi divulgano i programmi di cui al comma 2 presso
il   personale   di  leva  e  ne  forniscono  copia  ai  consigli  di
rappresentanza.