Art. 2045 Corsi di formazione 1. I militari di leva, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono frequentare i corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli promossi dall'Unione europea, che si svolgono nell'ambito territoriale dove prestano servizio. 2. Le pubbliche amministrazioni interessate inviano i programmi dei corsi ai comandi militari situati nel territorio di loro competenza. 3. I singoli comandi divulgano i programmi di cui al comma 2 presso il personale di leva e ne forniscono copia ai consigli di rappresentanza.