Art. 2046
                         Attivita' sportiva

1.  Le  Forze  armate,  nell'ambito delle attivita' loro assegnate, e
compatibilmente   con   lo   stato   di   guerra  o  di  grave  crisi
internazionale,  facilitano  la  partecipazione  dei militari di leva
allo svolgimento di attivita' sportive.
2.  I  comandi  responsabili,  coadiuvati  dagli organi di base della
rappresentanza  militare,  nell'ambito  del  territorio del presidio,
concordano  le necessarie iniziative con le istituzioni pubbliche, le
associazioni,  le societa' e le istituzioni sportive e ricreative del
luogo.
3.  I  militari  di leva che risultano atleti riconosciuti di livello
nazionale   da  una  commissione,  composta  dai  rappresentanti  del
Comitato  olimpico  nazionale  italiano  e  delle  Forze armate, sono
autorizzati  ad  esercitare  la  pratica  delle  discipline  sportive
compatibilmente  con  gli  obblighi  di  servizio  e  secondo  quanto
previsto dal regolamento.
4.  I militari di cui al comma 3 vengono assegnati ai centri sportivi
di  Forza  armata,  tenendo conto della disciplina sportiva praticata
dai  singoli  prima  dell'incorporazione e delle esigenze della Forza
armata stessa.
5. I militari di cui al comma 3 che praticano discipline sportive non
previste  nei  centri  sportivi  di  Forza  armata  o che non vengono
destinati  nei  predetti centri, ai sensi del comma 4, possono essere
assegnati  a comandi, enti o reparti vicini alla societa' sportiva di
appartenenza compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio.
6.  Le  richieste di assegnazione di cui al comma 5 presso le sedi di
origine  vengono  inoltrate dal Comitato olimpico nazionale italiano,
almeno   quattro   mesi  prima  della  partenza  del  contingente  di
appartenenza  degli  interessati,  salvo  che  i  presupposti  per la
richiesta si verifichino in un momento successivo.