Art. 2048
Sospensione del rapporto di lavoro durante la ferma di leva e diritto
                    alla conservazione del posto

1. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende
il  rapporto  di  lavoro  per  tutto  il  periodo  della  ferma  e il
lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
2. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata
in  attesa  di  congedo,  il lavoratore deve porsi a disposizione del
datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di
lavoro e' risolto.
3.  La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui commi 1
e 2 e' affidata all'Ispettorato del lavoro.
4. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite
con  la  sanzione  amministrativa da euro 103,00 a euro 516,00. Se la
violazione  si  riferisce  a  piu' di cinque lavoratori si applica la
sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 1033,00.