Art. 205
              Servizio trasfusionale delle Forze armate

1.   Le   Forze   armate   organizzano   autonomamente   il  servizio
trasfusionale  in  modo  da  essere  in  grado  di  svolgere tutte le
competenze previste dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219.
2.  Nel  quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai
militari,  l'autorita'  militare favorisce la cultura della donazione
volontaria  di  sangue,  di sangue cordonale e dei loro componenti da
parte  dei  militari  presso  le  strutture  trasfusionali militari e
civili.
3.  Il  servizio  trasfusionale militare coopera con le strutture del
Servizio  sanitario  nazionale,  del  Ministero  dell'interno  e  del
Dipartimento  della  protezione  civile,  al  fine  di assicurare, in
relazione  alle  previsioni  delle  necessita'  trasfusionali  per le
situazioni  di  emergenza,  il  mantenimento  di  adeguate  scorte di
prodotti del sangue.
4. Per la realizzazione delle finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
stipulate  apposite  convenzioni  tra le regioni e il Ministero della
difesa,  secondo  lo  schema tipo di convenzione definito con decreto
del Ministro della salute.
5.   Il   Ministero   della   difesa   e'  l'autorita'  responsabile,
relativamente  al servizio trasfusionale di cui al presente articolo,
del  rispetto  dei  requisiti  previsti  dal  decreto  legislativo 20
dicembre  2007, n. 261, in materia di raccolta e controllo del sangue
umano e dei suoi componenti.
6.  Le norme relative all'organizzazione e funzionamento del servizio
trasfusionale  delle  Forze  armate  sono individuate con decreto del
Ministro della difesa, non avente natura regolamentare.
 
          Note all'art. 205:
             -  La  legge  21  ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina
          delle  attivita' trasfusionali e della produzione nazionale
          degli  emoderivati), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 27 ottobre 2005, n. 251.
             -  Il  decreto  legislativo  20  dicembre  2007,  n. 261
          (Revisione  del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191,
          recante   attuazione   della   direttiva   2002/98/CE   che
          stabilisce   norme  di  qualita'  e  di  sicurezza  per  la
          raccolta,  il controllo, la lavorazione, la conservazione e
          la  distribuzione  del sangue umano e dei suoi componenti),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2008,
          n. 19.