Art. 2050
 Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici

1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze
armate  sono  valutati  nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio
che  le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati
negli impieghi civili presso enti pubblici.
2.  Ai  fini  dell'ammissibilita'  e della valutazione dei titoli nei
concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e' da considerarsi a
tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva
o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3.  Le  norme  del  presente  articolo  sono  applicabili ai concorsi
banditi  dalle  amministrazioni  dello  Stato,  comprese  le  aziende
autonome,  e  dagli  altri  enti  pubblici,  regionali, provinciali e
comunali  per  l'assunzione  e  l'immissione  di personale esterno in
tutte  le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste
dai rispettivi ordinamenti organici.