Art. 2052
Riconoscimento  del servizio militare per l'inquadramento economico e
          il trattamento previdenziale nel pubblico impiego

1.  Il periodo di servizio militare e' valido a tutti gli effetti per
l'inquadramento  economico  e  per la determinazione della anzianita'
lavorativa   ai   fini  del  trattamento  previdenziale  del  settore
pubblico.
2.   Il  servizio  militare  valutabile  ai  sensi  del  comma  1  e'
esclusivamente  quello  in corso alla data di entrata in vigore della
legge   24   dicembre   1986,   n.   958,   nonche'  quello  prestato
successivamente.  Rimane  fermo il computo ai fini del trattamento di
quiescenza dei periodi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge
8   agosto   1991,   n.   274,   con   onere  a  carico  dell'INPDAP,
indipendentemente  dall'epoca  nella  quale siano stati prestati. Gli
eventuali  maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad
interpretazioni difformi da quelle recate dal presente comma, cessano
di  essere  corrisposti; le somme gia' erogate sono riassorbite con i
futuri  miglioramenti  dovuti  sul  trattamento  di  attivita'  o  di
quiescenza.
 
          Note all'art. 2052:
             -  La legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio
          militare  di  leva  e  sulla  ferma di leva prolungata), e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 15 gennaio 1987, n. 11.
             -  Il  testo  dell'articolo  1,  comma  1, della legge 8
          agosto  1991,  n.  274  (Acceleramento  delle  procedure di
          liquidazione   delle   pensioni   e  delle  ricongiunzioni,
          modifiche  ed  integrazioni  degli  ordinamenti delle Casse
          pensioni   degli   istituti  di  previdenza,  riordinamento
          strutturale  e  funzionale  della  Direzione generale degli
          istituti stessi), pubblicata nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  del  26  agosto  1991,  n.  199, e' il
          seguente:
             «Art. 1 (Servizi militari). - 1. Ai fini del trattamento
          di  quiescenza  a favore degli iscritti alle Casse pensioni
          degli  istituti  di  previdenza  presso  il  Ministero  del
          tesoro,  i  periodi  di  servizio militare di leva e quelli
          considerati   sostitutivi  ed  equiparati  ai  sensi  delle
          disposizioni  vigenti  sono  computati, a domanda, ai sensi
          dell'articolo  20  della  L.  24 dicembre 1986, n. 958, con
          effetto  dalla data di entrata in vigore della citata legge
          n.  958  del  1986, con onere a carico delle predette Casse
          pensioni.  A  tali  fini  viene  considerato  equiparato al
          servizio  militare  di  leva  il  corrispondente periodo di
          servizio  di  volontariato  prestato  non  in  costanza  di
          rapporto  d'impiego  nei  Paesi in via di sviluppo ai sensi
          della   L.  15  dicembre  1971,  n.  1222  ,  e  successive
          modificazioni.».