Art. 2053
Ferma  di  leva mediante servizio ausiliario nelle Forze di polizia a
                         ordinamento militar
  e a ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Nei limiti del contingente complessivo di cui all'articolo 1947, e
della  sua  ripartizione,  e  nei  limiti delle vacanze esistenti nei
ruoli delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento
civile  e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, il Ministro
competente puo' reclutare in detti Corpi giovani iscritti nelle liste
di  leva,  nell'anno in cui ne facciano domanda, che abbiano ottenuto
il  nulla  osta  delle  competenti autorita' militari, e che siano in
possesso  dei  requisiti prescritti per il reclutamento nel Corpo per
cui hanno fatto domanda.
2.   Gli   interessati  devono  presentare  domanda  alla  competente
autorita'  militare,  indicata  nel  manifesto di chiamata alle armi.
Detto  manifesto indica anche la consistenza numerica del contingente
ausiliario e della sua ripartizione, nonche' i requisiti ed i criteri
per l'ammissione al servizio ausiliario.
3.  Il  servizio  ausiliario  prestato nei Corpi di cui al comma 1 e'
equiparato  a  tutti gli effetti al servizio militare di leva e ha la
stessa durata.
4.  I  militari reclutati ai sensi del comma 1 assumono il grado o la
qualifica  prevista  dall'ordinamento  del Corpo in cui sono ammessi;
sono  assegnati agli istituti di istruzione, comunque denominati, del
Corpo  di  assegnazione  per  un  addestramento  militare e tecnico -
professionale  della  durata  prevista dall'ordinamento del Corpo cui
sono  assegnati.  Nel  successivo  impiego  si  tiene  conto del loro
particolare grado di addestramento.
5. I militari reclutati ai sensi del comma 1 sono soggetti alle norme
sullo  stato  giuridico  e  alle  norme  di  servizio previste per il
personale del Corpo di assegnazione.
6.  Con  decorrenza  dal  termine del corso di addestramento per essi
rispettivamente  previsto,  ai  militari  in  servizio  ausiliario e'
attribuito  il  trattamento  economico  previsto  per  i  carabinieri
ausiliari.
7.  Il  Ministero competente per ciascuno dei Corpi di cui al comma 1
puo',  in  qualsiasi  momento,  durante la ferma di leva, esonerare i
militari  dal  servizio  ausiliario,  con  provvedimento  motivato. I
militari  esonerati dal servizio ausiliario sono posti a disposizione
della  competente autorita' militare per il completamento della ferma
di leva.
8.  I  militari  in  servizio  ausiliario  sono  collocati in congedo
illimitato  al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si
applicano,   per   il   richiamo   in   servizio,  le  norme  dettate
dall'ordinamento  di  ciascun  Corpo, per il richiamo in servizio dei
militari  di  leva,  ovvero,  in caso di Corpi non militari, le norme
dettate   per   il   richiamo   in  servizio  dei  militari  di  leva
dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare  e dell'Aeronautica
militare.