Art. 2059
  Richiamo in servizio dei militari di truppa in congedo illimitato

1. I militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare
e  dell'Aeronautica  militare  in  congedo  illimitato possono essere
richiamati in servizio in totalita', ovvero in parte, per classi, per
aliquote   di  classi,  per  Arma  di  provenienza,  per  Corpo,  per
specializzazione,   per   incarico,   per  Comando  militare,  o  per
Compartimento marittimo o per Regione aerea.
2.  I richiami di cui al comma 1 avvengono con decreto del Presidente
della  Repubblica,  ma  i  militari,  se  invitati  a presentarsi con
precetto  personale,  hanno  l'obbligo di rispondere nel termine loro
assegnato,  anche  se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del
decreto presidenziale di richiamo.
3.  Col  consenso  degli  interessati  possono  essere richiamati dal
congedo  anche  singoli  militari di truppa, con decreto del Ministro
della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze.