Art. 206 Servizio per le emergenze di salute pubblica 1. Gli organi della Sanita' militare collaborano, nell'ambito dell'attivita' di contrasto delle emergenze di salute pubblica, legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, e della prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria e le malattie degli animali, con: a) il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, ai sensi dell'articolo 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito dalla legge 26 maggio 2004, n. 138; b) il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
Note all'art. 206: - Il testo dell'art. 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2004, n. 76, e' il seguente: «Art. 1. - 1. Al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure: a) e' istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanita', con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le universita', con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonche' con gli organi della sanita' militare. Il Centro opera con modalita' e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l'attivita' e il funzionamento del Centro, ivi comprese le spese per il personale, e' autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno 2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006; b) e' istituito un Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con l'Istituto superiore di sanita' e altre istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione «Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM»; sono autorizzate le seguenti spese: 1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di euro 6.508.000 per l'anno 2005 e di euro 6.702.000 a decorrere dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e alla ricerca in base a un programma approvato con decreto del Ministro della salute, nonche', per quanto di pertinenza dello Stato, al rimborso delle spese di costituzione dell'Istituto medesimo; 2) la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004 per gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede dell'Istituto, nonche' per le attrezzature del medesimo, previa presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute; c) per procedere alla realizzazione di progetti di ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America, relativi alla acquisizione di conoscenze altamente innovative, al fine della tutela della salute nei settori dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo e' autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004, 12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.». - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202 (Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 novembre 2005, n. 244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2005, n. 229, e' il seguente: «Art. 1 (Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria le malattie degli animali e le relative emergenze). - 1. Ai fini del potenziamento e della razionalizzazione degli strumenti di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie animali e le emergenze zoo-sanitarie, nonche' per incrementare le attivita' di prevenzione, profilassi internazionale e controllo sanitario esercitato dagli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, e' istituito presso la Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, di seguito denominato «Centro nazionale», che definisce e programma gli obiettivi e le strategie di controllo e di eradicazione delle malattie e svolge mediante l'Unita' centrale di crisi, unica per tutte le malattie animali e raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture regionali e locali, compiti di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva anche per le finalita' di profilassi internazionale, avvalendosi direttamente degli Istituti zooprofilattici sperimentali con i loro Centri di referenza ed in particolare di quello per l'influenza aviaria di Padova, del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, del Dipartimento di veterinaria dell'Istituto superiore di sanita' in collaborazione con le regioni e le province autonome, nonche' delle Facolta' universitarie di medicina veterinaria e degli organi della sanita' militare. L'individuazione dettagliata delle funzioni e dei compiti del Centro nazionale, unitamente alla sua composizione ed alla organizzazione necessaria ad assicurarne il funzionamento, e' effettuata con decreto del Ministro della salute, nel limite massimo di spesa di 190.000 euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. 2. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalita' di partecipazione alle attivita' del Centro nazionale e dell'Unita' di crisi delle strutture del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli enti di ricerca ad esso collegati. 3. E' istituito presso il Ministero della salute il Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, nel quale confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti, l'istituendo Centro nazionale, nonche' il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, con il compito di provvedere alla riorganizzazione delle attivita' attribuite a detto Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di sanita' veterinaria e di sicurezza degli alimenti. 4. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative emergenze, il Ministero della salute e' autorizzato a: a) indire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di un numero massimo di sessanta dirigenti veterinari di I livello; b) bandire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di un numero massimo di cinquanta operatori del settore della prevenzione, dell'assistenza e del controllo sanitario. 4-bis. Alle assunzioni di cui al comma 4 si provvede nell'anno 2006 e, a decorrere dal medesimo anno, e' a tal fine autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000 euro. 5. La dotazione organica del Ministero della salute, e' incrementata di tre posti di dirigente di prima fascia. 5-bis. Gli oneri derivanti dai commi 3 e 5 sono valutati in euro 93.360 per l'anno 2005 ed in euro 560.170 a decorrere dall'anno 2006. 5-ter. Il Ministro della salute adotta con ordinanza, ove occorra e comunque con un limite temporale non superiore a sei mesi, la sospensione parziale o totale dell'attivita' venatoria sull'intero territorio nazionale.».