Art. 2060 Diritti dei militari richiamati in ordine al rapporto di lavoro e alla partecipazione a concorsi pubblici 1. In ordine alla conservazione del posto di lavoro, alla partecipazione a pubblici concorsi, ai titoli valutabili e al computo del servizio militare nell'anzianita' di servizio si applicano, ai richiamati alle armi, gli articoli 2048, commi 1, 3, e 4, 2049, 2050, 2051 e 2052. 2. Alla fine del richiamo il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi, di trenta giorni se ha avuto durata superiore a dieci mesi. In mancanza il rapporto di lavoro e' risolto. 3. Il lavoratore, salvo il caso di recesso per giusta causa di cui all'articolo 2119 del codice civile, non puo' essere licenziato prima che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa della occupazione. 4. Rimangono salve le condizioni piu' favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti di lavoro. 5. Per i rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro e' computato agli effetti dell'anzianita' di servizio. 6. Per i rapporti di lavoro dei prestatori d'opera i quali, all'atto del richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2111 del codice civile, in relazione al primo e terzo comma dell'articolo 2110 dello stesso codice.
Nota all'art. 2060: - Il testo degli artt. 2110, 2111 e 2119 del codice civile, e' il seguente: «Art. 2110 (Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio). - In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, e' dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennita' nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equita'. Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equita'. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianita' di servizio.». «Art. 2111 (Servizio militare). - La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro. In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell'articolo precedente.». «Art. 2119 (Recesso per giusta causa). - Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto e' a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto e' a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto e' a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennita' indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda.».