Art. 2060
Diritti  dei  militari  richiamati  in ordine al rapporto di lavoro e
               alla partecipazione a concorsi pubblici

1.   In   ordine   alla  conservazione  del  posto  di  lavoro,  alla
partecipazione a pubblici concorsi, ai titoli valutabili e al computo
del  servizio  militare  nell'anzianita' di servizio si applicano, ai
richiamati alle armi, gli articoli 2048, commi 1, 3, e 4, 2049, 2050,
2051 e 2052.
2. Alla fine del richiamo il lavoratore deve porsi a disposizione del
datore  di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine
di  cinque  giorni  se il richiamo ha avuto durata non superiore a un
mese,  di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a
sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi,
di  trenta  giorni  se  ha  avuto  durata  superiore a dieci mesi. In
mancanza il rapporto di lavoro e' risolto.
3.  Il  lavoratore,  salvo il caso di recesso per giusta causa di cui
all'articolo 2119 del codice civile, non puo' essere licenziato prima
che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa della occupazione.
4.  Rimangono  salve  le  condizioni  piu'  favorevoli  ai lavoratori
contenute nei contratti di lavoro.
5.   Per   i   rapporti   di  lavoro  alle  dipendenze  di  pubbliche
amministrazioni il tempo trascorso in servizio militare da richiamato
e  fino  alla  presentazione  per  riprendere  il  posto di lavoro e'
computato agli effetti dell'anzianita' di servizio.
6.  Per i rapporti di lavoro dei prestatori d'opera i quali, all'atto
del  richiamo  alle  armi  per qualunque esigenza delle Forze armate,
sono  alle  dipendenze  di  un privato datore di lavoro si applica la
disposizione  del secondo comma dell'articolo 2111 del codice civile,
in  relazione  al primo e terzo comma dell'articolo 2110 dello stesso
codice.
 
          Nota all'art. 2060:
             -  Il  testo  degli  artt.  2110, 2111 e 2119 del codice
          civile, e' il seguente:
             «Art.    2110    (Infortunio,    malattia,   gravidanza,
          puerperio).  -  In  caso  di  infortunio,  di  malattia, di
          gravidanza  o  di  puerperio,  se la legge non stabiliscono
          forme  equivalenti di previdenza o di assistenza, e' dovuta
          al  prestatore  di  lavoro  la retribuzione o un'indennita'
          nella  misura  e  per  il  tempo  determinati  dalle  leggi
          speciali,  dagli  usi  o secondo equita'. Nei casi indicati
          nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere
          dal  contratto  a  norma  dell'articolo  2118,  decorso  il
          periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equita'.
          Il  periodo  di  assenza  dal  lavoro  per  una delle cause
          anzidette   deve   essere   computato   nell'anzianita'  di
          servizio.».
             «Art.  2111 (Servizio militare). - La chiamata alle armi
          per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di
          lavoro.  In  caso  di  richiamo  alle armi, si applicano le
          disposizioni  del  primo  e  del  terzo comma dell'articolo
          precedente.».
             «Art.  2119  (Recesso  per giusta causa). - Ciascuno dei
          contraenti puo' recedere dal contratto prima della scadenza
          del  termine,  se  il  contratto  e' a tempo determinato, o
          senza  preavviso, se il contratto e' a tempo indeterminato,
          qualora   si  verifichi  una  causa  che  non  consenta  la
          prosecuzione   anche   provvisoria,  del  rapporto.  Se  il
          contratto e' a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro
          che  recede  per giusta causa compete l'indennita' indicata
          nel secondo comma dell'articolo precedente. Non costituisce
          giusta  causa  di  risoluzione  del contratto il fallimento
          dell'imprenditore  o  la liquidazione coatta amministrativa
          dell'azienda.».