Art. 2061
Militari di truppa che hanno prestato servizio nelle Forze di polizia
                             dello Stato

1.  I  militari  di  truppa  in congedo illimitato iscritti nei ruoli
dell'Esercito italiano che durante il servizio di leva hanno prestato
servizio  come  ausiliari  nelle  Forze  di  Polizia  ad  ordinamento
militare o civile o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in caso
di  richiamo alle armi per qualsiasi motivo, possono essere destinati
a  prestare  servizio  nei  predetti Corpi. Resta fermo il divieto di
richiamo  di  coloro  che  sono, alla data del richiamo, appartenenti
alle  Forze di polizia ad ordinamento civile e al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 1929.