Art. 2064 Ritardi nella presentazione alle armi di militari imbarcati 1. I militari in congedo illimitato imbarcati su navi nazionali in navigazione all'estero o su navi spedite o partite per campagne di pesca periodica, in caso di richiamo in servizio, possono ritardare la presentazione alla competente autorita' fino al loro arrivo in porto o rada dello Stato.