Art. 2064
     Ritardi nella presentazione alle armi di militari imbarcati

1.  I  militari  in congedo illimitato imbarcati su navi nazionali in
navigazione  all'estero  o  su navi spedite o partite per campagne di
pesca  periodica,  in caso di richiamo in servizio, possono ritardare
la  presentazione  alla  competente  autorita' fino al loro arrivo in
porto o rada dello Stato.