Art. 2065
            Chiamata di controllo della forza in congedo

1.  Il  Ministro  della  difesa  puo'  ordinare,  con manifesto o con
precetto personale, speciali chiamate, normalmente in giorno festivo,
dei  militari  di truppa in congedo illimitato per il controllo della
forza in congedo.
2.  I  militari  di cui al comma 1 sono obbligati a rispondere a tali
chiamate,  attenendosi  alle  modalita'  indicate nel manifesto o nel
precetto  personale.  Essi  non  hanno  diritto  ad  alcun  assegno o
indennita',  sono  rilasciati  in  liberta'  nello  stesso  giorno di
presentazione  e  sono  considerati,  ad  ogni  altro effetto diverso
dall'applicazione  della  legge  penale  militare,  come  militari in
servizio.
3.  Se la chiamata di cui al comma 1 comporta la presentazione in una
localita'  diversa  da quella di residenza, il militare ha diritto al
viaggio gratuito, su esibizione del precetto personale.