Art. 2065 Chiamata di controllo della forza in congedo 1. Il Ministro della difesa puo' ordinare, con manifesto o con precetto personale, speciali chiamate, normalmente in giorno festivo, dei militari di truppa in congedo illimitato per il controllo della forza in congedo. 2. I militari di cui al comma 1 sono obbligati a rispondere a tali chiamate, attenendosi alle modalita' indicate nel manifesto o nel precetto personale. Essi non hanno diritto ad alcun assegno o indennita', sono rilasciati in liberta' nello stesso giorno di presentazione e sono considerati, ad ogni altro effetto diverso dall'applicazione della legge penale militare, come militari in servizio. 3. Se la chiamata di cui al comma 1 comporta la presentazione in una localita' diversa da quella di residenza, il militare ha diritto al viaggio gratuito, su esibizione del precetto personale.