Art. 2066
           Anticipazione del congedo illimitato d'ufficio

1.  Il  Ministro  della  difesa  ha facolta' di anticipare l'invio in
congedo  illimitato,  con  provvedimento  di  carattere generale, dei
militari alle armi quando, per diminuite esigenze, la forza alle armi
risulti esuberante.
2.  Il  congedo  anticipato  puo' essere totale o parziale e, ove sia
parziale, puo' essere disposto per contingenti o scaglioni di classe,
oppure   per   Armi,   Corpi,   servizi,   specialita',  categorie  e
specializzazioni.