Art. 207 Attivita' in materia di vaccinazioni 1. I documenti relativi alla vaccinazione rilasciati dalle Forze armate al proprio personale in attivita' di servizio sono accettati in luogo del certificato internazionale, di cui alla riproduzione nelle appendici 2, 3, o 4, della legge 9 febbraio 1982, n. 106, a condizione che essi contengano: a) le informazioni mediche equivalenti a quelle da indicarsi sul modello relativo; b) una dichiarazione in francese o in inglese che precisi la natura e la data della vaccinazione e attesti che i documenti vengano rilasciati in virtu' del presente articolo.
Nota all'art. 207: - Le appendici 2, 3, e 4, della legge 9 febbraio 1982, n. 106 (Approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1982, n. 87, recano rispettivamente il Certificato internazionale di vaccinazione e di rivaccinazione contro il colera, il Certificato internazionale di vaccinazione o di rivaccinazione contro la febbre gialla e il Certificato internazionale di vaccinazione o di rivaccinazione contro il vaiolo.