Art. 207
                Attivita' in materia di vaccinazioni

1.  I  documenti  relativi  alla  vaccinazione rilasciati dalle Forze
armate  al  proprio personale in attivita' di servizio sono accettati
in  luogo  del  certificato  internazionale, di cui alla riproduzione
nelle  appendici  2,  3,  o 4, della legge 9 febbraio 1982, n. 106, a
condizione che essi contengano:
a)  le  informazioni  mediche  equivalenti  a quelle da indicarsi sul
modello relativo;
b) una dichiarazione in francese o in inglese che precisi la natura e
la  data  della  vaccinazione  e  attesti  che  i  documenti  vengano
rilasciati in virtu' del presente articolo.
 
          Nota all'art. 207:
             -  Le  appendici 2, 3, e 4, della legge 9 febbraio 1982,
          n.   106   (Approvazione   ed  esecuzione  del  regolamento
          sanitario  internazionale,  adottato  a Boston il 25 luglio
          1969,  modificato  dal  regolamento addizionale, adottato a
          Ginevra  il  23  maggio  1973),  pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1982, n. 87,
          recano  rispettivamente  il  Certificato  internazionale di
          vaccinazione  e  di  rivaccinazione  contro  il  colera, il
          Certificato    internazionale    di   vaccinazione   o   di
          rivaccinazione  contro  la  febbre  gialla e il Certificato
          internazionale  di  vaccinazione o di rivaccinazione contro
          il vaiolo.