Art. 2073
Esclusione  dal  beneficio  dell'eventuale  ammissione a dispensa dal
                      compiere la ferma di leva

1.  Non possono essere ammessi all'eventuale dispensa dal compiere la
ferma di leva, ne' rimanere in tale posizione:
a)  gli  iscritti  di  leva  ed  i  militari  che siano incorsi nelle
sanzioni  penali  previste  dal  presente  capo, salvo quanto dispone
l'articolo 2082 per i renitenti;
b)  gli  iscritti di leva che scientemente abbiano prodotto documenti
falsi  o infedeli, senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge
qualora siano incorsi nel reato di falsita';
c) i militari che, ai sensi del codice penale militare, siano incorsi
nel  reato  di  diserzione o di allontanamento illecito o di mancanza
alla chiamata;
d)  coloro  che  siano stati condannati per il delitto di sottrazione
alla  leva,  a  meno  che  il  titolo  non  sia  sorto  dopo  il loro
arruolamento.