Art. 2073 Esclusione dal beneficio dell'eventuale ammissione a dispensa dal compiere la ferma di leva 1. Non possono essere ammessi all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva, ne' rimanere in tale posizione: a) gli iscritti di leva ed i militari che siano incorsi nelle sanzioni penali previste dal presente capo, salvo quanto dispone l'articolo 2082 per i renitenti; b) gli iscritti di leva che scientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli, senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsita'; c) i militari che, ai sensi del codice penale militare, siano incorsi nel reato di diserzione o di allontanamento illecito o di mancanza alla chiamata; d) coloro che siano stati condannati per il delitto di sottrazione alla leva, a meno che il titolo non sia sorto dopo il loro arruolamento.