Art. 2075
       Omissione o indebita cancellazione dalle liste di leva

1. Chiunque omette o cancella indebitamente un giovane dalle liste di
leva, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a euro 124,00.
2.  Le  pene  di  cui  al  comma  1 si applicano al giovane della cui
omissione  o cancellazione si tratta, che commette, anche a titolo di
concorso, il delitto di cui al comma 1.