Art. 2076
Omissione,  indebita  cancellazione  dalle  note  preparatorie per la
formazione  delle  liste  di leva di mare o indebita inclusione nelle
                               stesse

1. Chiunque, con frode o con raggiri, omette o indebitamente cancella
giovani  soggetti  alla  leva  di mare, dalle note preparatorie della
medesima,  oppure  include indebitamente nelle note stesse di giovani
senza i requisiti per appartenere alla leva di mare, e' punito con la
reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a euro 31,00.
2.  Le  pene  di  cui  al  comma  1 si applicano al giovane della cui
omissione  o cancellazione si tratta, che commette, anche a titolo di
concorso, il delitto di cui al comma 1.