Art. 2077
                 Fraudolenta sostituzione di persona

1.   Il  delitto  di  fraudolenta  sostituzione  di  persona  di  cui
all'articolo  494 del codice penale, se commesso al fine di sottrarre
se'  o  altro  soggetto alla chiamata alla leva, alla visita di leva,
all'arruolamento, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.
 
          Nota all'art. 2077:
             -  Il  testo  dell'art.  494  del  codice  penale, e' il
          seguente:
             «Art. 494 (Sostituzione di persona). - Chiunque, al fine
          di  procurare  a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad
          altri  un  danno,  induce  taluno  in  errore,  sostituendo
          illegittimamente   la   propria   all'altrui   persona,   o
          attribuendo  a  se'  o  ad  altri un falso nome, o un falso
          stato,  ovvero  una  qualita'  a  cui  la legge attribuisce
          effetti  giuridici,  e' punito, se il fatto non costituisce
          un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione
          fino a un anno.».