Art. 2079 
                         Renitenza alla leva 
 
  1. E' considerato renitente alla leva: 
    a) l'iscritto che senza legittimo motivo,  nel  giorno  prefisso,
non si presenti all'esame personale  ed  arruolamento  o  alla  nuova
visita disposta ai fini di cui all'articolo 1939, comma 1, lettera a)
e di cui all'articolo 1982, comma 2, o che trovandosi all'estero  non
regoli la sua posizione di leva nei termini all'uopo fissati; 
    b) l'iscritto che, pur essendosi presentato al Consiglio di leva,
non adempia all'obbligo di sottoporsi all'esame personale; 
    c) l'iscritto che,  trovandosi  in  navigazione  o  impegnato  in
campagne di pesca periodica, non regoli la sua posizione di leva  nei
termini fissati dall'articolo 2018, comma 4; 
    d) il marinaio  mercantile,  non  militare  in  congedo,  che  si
sottragga all'arruolamento eccezionale previsto dall'articolo 2023. 
  2. La dichiarazione di renitenza e' pronunciata  dal  Consiglio  di
leva per tutti gli iscritti alla leva. 
  3. Per gli arruolati eccezionalmente nella Marina militare, di  cui
al comma 1, lettera d), la dichiarazione di renitenza e' pronunciata,
all'estero, dalle autorita' diplomatiche o consolari o dai comandanti
delle navi militari. 
  4. Il renitente alla leva e' punito con  la  reclusione  da  uno  a
quattro anni. 
  5. I limiti minimo e massimo di cui al comma 4 sono ridotti: 
    a) a due mesi e a un anno  per  chi  si  presenta  spontaneamente
prima della scadenza di un anno dal  giorno  della  dichiarazione  di
renitenza; 
    b) a sei mesi e a due anni per  chi  si  presenta  spontaneamente
dopo il suddetto limite di tempo; 
    c) a un mese e a due anni  per  colui  che,  fermato  e  tradotto
davanti al Consiglio di leva, sia stato giudicato inabile al servizio
militare; 
    d) a un mese e a sei mesi, ovvero a un mese e a un anno per colui
che, presentatosi spontaneamente entro un anno dalla dichiarazione di
renitenza, ovvero dopo trascorso l'anno dalla  dichiarazione  stessa,
sia stato giudicato inabile al servizio militare. 
  6. La reclusione a cui e' condannato il renitente che non ha titolo
all'eventuale dispensa o all'esenzione dalla prestazione del servizio
viene scontata quando il renitente e' inviato in congedo illimitato. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.