Art. 2080
                         Liste dei renitenti

1.  Subito  dopo  la  chiusura  della sessione di leva, gli uffici di
supporto  dei  Consigli di leva di terra e di mare compilano la lista
dei renitenti.
2.  Dieci giorni dopo la chiusura di detta sessione, i presidenti dei
Consigli  di leva provvedono perche' sia pubblicata la lista medesima
nell'albo pretorio dei comuni interessati.
3.  I renitenti possono essere fermati e tradotti innanzi ai Consigli
di  leva  dagli  agenti  della forza pubblica non appena sia avvenuta
tale pubblicazione, od anche prima, per ordine scritto del presidente
del Consiglio di leva, quando si tratti di renitenti la cui residenza
sia nota.
4. Dalla lista di cui al comma 1 vengono successivamente cancellati i
deceduti  e  quelli  che, dopo il fermo o la spontanea presentazione,
siano   stati  arruolati  od  abbiano  altrimenti  definito  la  loro
posizione.