Art. 2083
              Pene per il favoreggiatore del renitente

1.  Chiunque occulta o ammette al suo servizio un renitente e' punito
con la reclusione fino a sei mesi.
2.  Chiunque coopera alla fuga di un renitente, ovvero con artifici o
raggiri  impedisce  o ritarda la presentazione alla visita di leva di
un  iscritto  di  leva,  e'  punito con la reclusione da un mese a un
anno.
3.  Se  i  delitti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi da un pubblico
ufficiale, un agente o impiegato dello Stato, o un ministro di culto,
si  applicano  la  reclusione  fino a due anni e la multa fino a euro
124,00.