Art. 2086
Punibilita'  dell'iscritto  e  del favoreggiatore colpevole di reati,
       ancorche' non si trovi nel territorio della Repubblica

1.  L'iscritto  che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare,
commetta  in territorio estero delitti previsti dal presente titolo o
dal  codice penale e' punito secondo la legge italiana, ancorche' non
si trovi nel territorio della Repubblica.
2.  Il  cittadino o lo straniero che in territorio estero concorre in
qualsiasi  modo, nel delitto commesso dall'iscritto e' punito secondo
la  legge  italiana,  ancorche'  non  si  trovi  nel territorio della
Repubblica.
3.  Se  e'  stato  giudicato  all'estero  per  il  medesimo fatto, e'
giudicato nuovamente nella Repubblica, se il Ministro della giustizia
ne fa richiesta.