Art. 2087 
          Decorrenza della prescrizione per taluni delitti 
 
  1. Per i delitti di  cui  agli  articoli  2074,  2075  e  2076,  la
prescrizione inizia a  decorrere  dalla  data  in  cui  il  renitente
sarebbe stato collocato in congedo assoluto per eta'. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.