Art. 2089
  Reati commessi per sottrarsi agli obblighi del servizio militare

1.  I  militari  di  leva  e  i  militari  in congedo che, al fine di
sottrarsi  permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio
militare  o  ad  un particolare servizio di un Corpo, di un'Arma o di
una  specialita',  o  comunque  di  menomare  la  loro incondizionata
idoneita'  al servizio militare, commettono alcuno dei reati previsti
dagli  articoli  dal  157 al 163 del codice penale militare di pace e
dall'articolo  115  del codice penale militare di guerra, sono puniti
secondo le disposizioni di detti articoli.
 
          Nota all'art. 2089:
             -  Per  il testo degli artt. 157, 158, 159,160,161,162 e
          163, del codice penale militare di pace e
             per il testo dell'art. 115 del codice penale militare di
          guerra, si vedano le note all'articolo 2078.