Art. 2089 Reati commessi per sottrarsi agli obblighi del servizio militare 1. I militari di leva e i militari in congedo che, al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare o ad un particolare servizio di un Corpo, di un'Arma o di una specialita', o comunque di menomare la loro incondizionata idoneita' al servizio militare, commettono alcuno dei reati previsti dagli articoli dal 157 al 163 del codice penale militare di pace e dall'articolo 115 del codice penale militare di guerra, sono puniti secondo le disposizioni di detti articoli.
Nota all'art. 2089: - Per il testo degli artt. 157, 158, 159,160,161,162 e 163, del codice penale militare di pace e per il testo dell'art. 115 del codice penale militare di guerra, si vedano le note all'articolo 2078.