Art. 209 
                          Ufficiali medici 
 
1. Gli ufficiali medici uniscono alle  peculiari  doti  professionali
tutte le piu'  spiccate  virtu'  militari  e  devono  avere  perfetta
conoscenza delle norme relative al reclutamento e  ordinamento  delle
Forze armate e al servizio sanitario in tempo di pace, di guerra e di
grave crisi internazionale. 
2. Gli ufficiali medici, oltre a quanto previsto dal libro IV, titolo
III, capo IV, sezione III del  presente  codice,  si  aggiornano  sui
progressi   delle   discipline   medico-chirurgiche.   Al   fine   di
perfezionare la loro  cultura  o  indirizzarla  a  branche  speciali,
possono, in seguito a concorso, essere nominati con le qualifiche  di
sanitari militari, corrispondenti a quelle previste  per  i  sanitari
civili, presso cliniche o istituti universitari. Possono pure  essere
chiamati  a  frequentare  corsi  speciali  di  perfezionamento  o  di
preparazione agli esami d'avanzamento presso  la  scuola  di  sanita'
militare o presso ospedali militari. 
3. Al fine di consentire un costante  aggiornamento  degli  ufficiali
medici, la Direzione generale  della  sanita'  militare  indica,  con
propria direttiva, le modalita' e la frequenza di speciali conferenze
da tenersi  presso  strutture  sanitarie  militari  in  cui  trattare
argomenti essenzialmente pratici di scienza e di  servizio  sanitario
militare, oltre  a  conversazioni  scientifiche  sulle  piu'  attuali
tematiche del movimento scientifico sanitario. 
4. E' vietato agli ufficiali medici di  eseguire  visite  e  redigere
certificati nella loro qualita' di medici militari, quando le visite: 
a) non sono previste da disposizioni di legge; 
b)  non  sono  autorizzate  dal  Ministero  della  difesa,  ai  sensi
dell'articolo 200; 
c) non sono ordinate o autorizzate dai superiori diretti. 
5. Gli ufficiali  medici,  ai  sensi  dell'articolo  38  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, svolgono l'attivita' di medico  nel
settore  del  lavoro  nell'ambito  delle  strutture  dipendenti   dal
Ministero della difesa,  mediante  la  sorveglianza  e  la  vigilanza
sanitaria del personale e dei luoghi di lavoro. 
 
          Nota all'art. 209:
             - Il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 9 aprile
          2008,  n.  81  (Attuazione  dell'articolo  1  della legge 3
          agosto  2007,  n.  123, in materia di tutela della salute e
          della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro),  pubblicato nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile
          2008, n. 101, e' il seguente:
             «Art.  38  (Titoli e requisiti del medico competente). -
          1.  Per  svolgere  le  funzioni  di  medico  competente  e'
          necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
              a)   specializzazione  in  medicina  del  lavoro  o  in
          medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
              b)  docenza  in  medicina  del  lavoro  o  in  medicina
          preventiva  dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
          industriale  o  in  igiene  industriale  o  in fisiologia e
          igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
              c) autorizzazione di cui all'
              articolo  55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
          277
              ;
              d)  specializzazione  in igiene e medicina preventiva o
          in medicina legale;
              d-bis)  con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari
          delle  Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della
          Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di
          attivita'  di  medico  nel  settore  del  lavoro per almeno
          quattro anni.
             2.  I  medici  in possesso dei titoli di cui al comma 1,
          lettera  d),  sono  tenuti  a frequentare appositi percorsi
          formativi universitari da definire con apposito decreto del
          Ministero  dell'universita' e della ricerca di concerto con
          il  Ministero  del  lavoro,  della salute e delle politiche
          sociali.  I  soggetti di cui al precedente periodo i quali,
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto,
          svolgano  le attivita' di medico competente o dimostrino di
          avere  svolto  tali  attivita' per almeno un anno nell'arco
          dei  tre  anni anteriori all'entrata in vigore del presente
          decreto  legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime
          funzioni.  A  tal  fine sono tenuti a produrre alla Regione
          attestazione    del    datore    di    lavoro   comprovante
          l'espletamento di tale attivita'.
             3.   Per   lo   svolgimento  delle  funzioni  di  medico
          competente  e' altresi' necessario partecipare al programma
          di  educazione  continua  in  medicina ai sensi del decreto
          legislativo   19   giugno   1999,   n.  229,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni,  a  partire  dal  programma
          triennale  successivo  all'entrata  in  vigore del presente
          decreto  legislativo.  I  crediti  previsti  dal  programma
          triennale  dovranno  essere  conseguiti  nella  misura  non
          inferiore  al  70  per  cento  del  totale nella disciplina
          «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».
             4.  I  medici  in possesso dei titoli e dei requisiti di
          cui  al  presente  articolo  sono  iscritti nell'elenco dei
          medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro,
          della salute e delle politiche sociali.».