Art. 2092
        Militari mancanti alla chiamata in attesa di giudizio

1.  Il  militare  in  attesa di giudizio perche' imputato di mancanza
alla  chiamata alle armi della sua classe, contingente o scaglione, o
perche'  imputato  di  mancanza  alla  chiamata  per  istruzione,  e'
assegnato ed avviato ad un Corpo.