Art. 2095
Sanzioni  amministrative  per  chi  ostacola  o  trae  in  inganno  i
Comandanti  di  porto  e  gli  ufficiali designati alle operazioni di
indagine e di controllo per l'inclusione nelle liste di leva di mare

1.  I  dirigenti  di  cantieri  navali o di stabilimenti meccanici od
industriali o di qualsiasi altro ente o societa' tenuti a segnalare i
giovani  soggetti  alla  leva  di  mare, che ostacolano o traggono in
inganno i Comandanti di porto o gli ufficiali appositamente designati
negli accertamenti di cui all'articolo 1951, comma 2, sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 124,00 a euro 620,00.