Art. 2095 Sanzioni amministrative per chi ostacola o trae in inganno i Comandanti di porto e gli ufficiali designati alle operazioni di indagine e di controllo per l'inclusione nelle liste di leva di mare 1. I dirigenti di cantieri navali o di stabilimenti meccanici od industriali o di qualsiasi altro ente o societa' tenuti a segnalare i giovani soggetti alla leva di mare, che ostacolano o traggono in inganno i Comandanti di porto o gli ufficiali appositamente designati negli accertamenti di cui all'articolo 1951, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 124,00 a euro 620,00.