Art. 2097 
                   Ambito e disciplina applicabile 
 
  1. Coloro che, per obbedienza alla  coscienza,  nell'esercizio  del
diritto alle liberta' di pensiero, coscienza e religione riconosciute
dalla  Dichiarazione  universale  dei  diritti  dell'uomo   e   dalla
Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi
all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e
nelle Forze di polizia dello Stato, possono adempiere gli obblighi di
leva, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale,  prestando,
in sostituzione del servizio militare, un  servizio  civile,  diverso
per  natura  e  autonomo  dal  servizio  militare,  ma  come   questo
rispondente  al  dovere  costituzionale  di  difesa  della  Patria  e
ordinato  ai  fini  enunciati   dai   principi   fondamentali   della
Costituzione. 
  2. Per quanto non  disposto  dal  presente  titolo,  in  ordine  ai
requisiti per la chiamata alla leva e alle armi, al  procedimento  di
chiamata e arruolamento e ai titoli di dispensa, ritardo, rinvio,  si
applica quanto previsto dai titoli I e II. 
  3. Il servizio civile sostitutivo si svolge secondo le modalita'  e
le norme stabilite nel presente titolo. Per quanto non  disposto  nel
presente titolo, in ordine agli enti  presso  cui  prestare  servizio
civile e alle  modalita'  di  convenzionamento  ed  espletamento  del
servizio civile, si applicano gli articoli 8 e 10 della  legge  1998,
n. 230, la legge 6 marzo 2001, n.  64  e  il  decreto  legislativo  5
aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 2097: 
             - Il testo degli articoli 8 e 10 della  legge  1998,  n.
          230 (Nuove norme in materia  di  obiezione  di  coscienza),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1998,  n.
          163, e' il seguente: 
             «Art. 8. - 1.  In  attesa  dell'entrata  in  vigore  dei
          decreti  legislativi  attuativi   della   delega   di   cui
          all'articolo 11, comma 1, lettera  a),  e  all'articolo  12
          della  legge  15  marzo   1997,   n.   59,   e   successive
          modificazioni,  e'  istituito,  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio
          civile. La dotazione organica dell'Ufficio, fissata per  il
          primo triennio nel  limite  massimo  di  cento  unita',  e'
          assicurata utilizzando le vigenti procedure in  materia  di
          mobilita'   del   personale   dipendente    da    pubbliche
          amministrazioni,  nonche'  di  consulenti  secondo   quanto
          previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni.  L'Ufficio  e'  organizzato  in   una   sede
          centrale e in sedi regionali ed e' diretto da un  dirigente
          generale dei  ruoli  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri,  nominato  dal  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, previa deliberazione del Consiglio dei  ministri,
          il quale rimane in carica per un  quinquennio,  rinnovabile
          una sola volta. 
             2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti: 
              a)  organizzare  e  gestire,  secondo  una  valutazione
          equilibrata, anche territorialmente,  dei  bisogni  ed  una
          programmazione  annuale  del  rendimento  complessivo   del
          servizio, da compiere sentite  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, la  chiamata  e  l'impiego
          degli   obiettori   di   coscienza,    assegnandoli    alle
          Amministrazioni   dello   Stato,   agli   enti    e    alle
          organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b); 
              b)  stipulare  convenzioni  con  Amministrazioni  dello
          Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi  in
          appositi  albi  annualmente  aggiornati  presso   l'Ufficio
          stesso e le sedi regionali, per l'impiego  degli  obiettori
          esclusivamente in  attivita'  di  assistenza,  prevenzione,
          cura e riabilitazione, reinserimento  sociale,  educazione,
          promozione culturale, protezione civile, cooperazione  allo
          sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa
          ecologica,  salvaguardia   e   fruizione   del   patrimonio
          artistico e ambientale, tutela e incremento del  patrimonio
          forestale,      con      esclusione       di       impieghi
          burocratico-amministrativi; 
              c) promuovere e curare la formazione e  l'addestramento
          degli obiettori sia organizzando, d'intesa con i  Ministeri
          interessati e con le  regioni  competenti  per  territorio,
          appositi corsi generali di preparazione al servizio civile,
          ai quali debbono obbligatoriamente  partecipare  tutti  gli
          obiettori   ammessi   al    servizio,    sia    verificando
          l'effettivita' e l'efficacia del periodo  di  addestramento
          speciale  al  servizio  civile  presso  gli   enti   e   le
          organizzazioni convenzionati di cui all'articolo  9,  comma
          4; 
              d) verificare, direttamente tramite le  regioni  o,  in
          via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le
          modalita' della prestazione del  servizio  da  parte  degli
          obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con
          le   Amministrazioni   dello   Stato,   gli   enti   e   le
          organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e  dei  progetti
          di impiego sulla base di un programma di verifiche definito
          annualmente con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  e  che  dovra'  comunque  prevedere  verifiche  a
          campione sull'insieme degli  enti  e  delle  organizzazioni
          convenzionati, nonche' verifiche periodiche per gli enti  e
          le organizzazioni che impieghino piu' di cento obiettori in
          servizio; 
              e) predisporre,  d'intesa  con  il  Dipartimento  della
          protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di
          difesa civile non armata e non violenta; 
              f)  predisporre  iniziative  di  aggiornamento  per   i
          responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui  alle
          lettere a) e b); 
              g)  predisporre  e  gestire  un  servizio   informativo
          permanente e campagne annuali di informazione, d'intesa con
          il  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri e  con  i  competenti
          uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani
          piena conoscenza delle possibilita' previste dalla presente
          legge; 
              h) predisporre,  d'intesa  con  il  Dipartimento  della
          protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in
          caso  di  pubblica  calamita'  e  per  lo  svolgimento   di
          periodiche attivita' addestrative; 
              i) predisporre il regolamento  generale  di  disciplina
          per gli obiettori di coscienza; 
              l)   predisporre    il    regolamento    di    gestione
          amministrativa del servizio civile. 
             3. Per l'organizzazione e il funzionamento  dell'Ufficio
          di cui  al  comma  1,  nonche'  per  la  definizione  delle
          modalita' di  collaborazione  fra  l'Ufficio  stesso  e  le
          regioni con specifico riferimento a  quanto  previsto  alle
          lettere c), d), f) e  g)  del  comma  2,  con  decreto  del
          Presidente della  Repubblica,  e'  emanato,  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri,  sentita  la  Conferenza  dei  presidenti   delle
          regioni delle province autonome,  apposito  regolamento  ai
          sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto
          1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni.   Con   tale
          regolamento sono  altresi'  definite  le  norme  dirette  a
          disciplinare la gestione delle spese, poste  a  carico  del
          Fondo di cui all'articolo 19. La  gestione  finanziaria  e'
          sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti. 
             4.  Con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, previa deliberazione del Consiglio dei  ministri,
          sentito il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, da emanare entro e non oltre  tre
          mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
          al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al  comma  2,
          lettere i) e  l).  Sugli  schemi  di  tali  regolamenti  e'
          preventivamente  acquisito  il  parere   delle   competenti
          Commissioni parlamentari. 
             5. Per un periodo massimo di  due  anni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di cui  al
          comma 1 si avvale della collaborazione del Ministero  della
          difesa ai fini della gestione annuale del contingente. 
             6.  Al  fine  di  assicurare  la  necessaria   immediata
          operativita' dell'Ufficio di cui al comma 1, la  Presidenza
          del  Consiglio  dei  ministri   puo'   avvalersi   in   via
          transitoria  di  personale   militare   in   posizione   di
          ausiliaria, di personale civile del Ministero della difesa,
          ovvero di altre Amministrazioni, dei consulenti previsti al
          comma  1  nonche'  di  appositi   nuclei   operativi   resi
          disponibili dai distretti militari. 
             7.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, valutato in lire 850 milioni  annue  a  decorrere
          dall'anno  1998,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 1998-2000, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di parte corrente «Fondo speciale» dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica per l'anno finanziario 1998,  allo
          scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
             8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e   della
          programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con 
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.» 
             «Art. 10. 1. Presso l'Ufficio nazionale per il  servizio
          civile e' istituito e tenuto  l'albo  degli  enti  e  delle
          organizzazioni convenzionati di cui all'articolo  8,  comma
          2. Allo stesso Ufficio e' affidata la  tenuta  della  lista
          degli obiettori. 
             2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per il  servizio
          civile e' istituita la Consulta nazionale per  il  servizio
          civile  quale  organismo   permanente   di   consultazione,
          riferimento e confronto per il medesimo Ufficio. 
             3. La Consulta  nazionale  per  il  servizio  civile  e'
          composta da non  piu'  di  quindici  membri,  nominati  con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  del
          Ministro  da  lui  delegato,  scelti  in  maggioranza   tra
          rappresentanti degli enti e delle organizzazioni,  pubblici
          e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari
          del servizio civile nazionale  ovvero  dei  loro  organismi
          rappresentativi, nonche' tra rappresentanti degli obiettori
          di  coscienza  e  dei  volontari,  delle  regioni  e  delle
          amministrazioni pubbliche coinvolte. 
             4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio nazionale  per
          il servizio civile sulle materie  di  cui  all'articolo  8,
          comma 2, lettere a), c), e), i) e l), nonche' sui criteri e
          sull'organizzazione generale del servizio e sul modello  di
          convenzione tipo. 
             5. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  entro
          cinque mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge, con proprio decreto, disciplina  l'organizzazione  e
          l'attivita' della Consulta.». 
             - La legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio
          civile nazionale), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 22 marzo 2001, n. 68. 
             -  Il  decreto  legislativo  5  aprile   2002,   n.   77
          (Disciplina  del  Servizio   civile   nazionale   a   norma
          dell'articolo  2  della  L.  6  marzo  2001,  n.  64),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2002,  n.
          99.